Art. 5. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui ai precedente art. 4, e' fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' copia della pag. 2 del modello CIGS/97 o modello SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.