Art. 5.
  Ai  fini  di  una  piu'  puntuale  quantificazione  della spesa, da
ricollegare   ad   eventuali  impegni  finanziari  pluriennali  della
prestazione,  di  cui  ai  precedente  art.  4,  e'  fatto obbligo ai
competenti  uffici  del  lavoro di trasmettere, non appena pervenuta,
copia  della  istanza  aziendale  alla  divisione  XI della direzione
generale  della  previdenza  ed  assistenza sociale del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, nonche' copia della pag. 2 del
modello  CIGS/97  o  modello SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della
previdenza   sociale.  L'istanza  aziendale  deve  recare  il  numero
complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione
salariale su tutto il territorio nazionale.