Art. 6.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, anche sulla base
delle   specifiche  dichiarazioni  aziendali  relative  agli  importi
corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
articoli,   e'  tenuto  a  comunicare,  con  cadenza  semestrale,  al
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei
flussi  di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni
stesse,  al  fine di consentire - ove necessario - nuove ripartizioni
delle   risorse  finanziarie  stanziate,  previa  autorizzazione  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale. Sulla base di tale
comunicazione,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale,
nell'ambito  dellai  relazione  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi
finanziari  utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di
spesa.
  Il   presente   decreto   sara'   trasmesso,  per  il  visto  e  la
registrazione, alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2000

                                           Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                    Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
              Solaroli
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 96