Art. 6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire - ove necessario - nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dellai relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa. Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 96