Art. 2.
  Il  trattamento di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1
maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 giugno 1998 con decorrenza 1
maggio  1998,  unita' di Genova - (NID9804000003) - per un massimo di
30 unita' lavorative, Roma (NID9812000030) per un massimo di 8 unita'
lavorative.