Art. 4.
  Il  trattamento di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogato per il
periodo dal 1 maggio 1999 al 31 ottobre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  23 giugno 1999 con decorrenza 1
maggio  1999,  unita' di Genova (NID9904000001), per un massimo di 25
unita'  lavorative, unita' di Roma (NID9912000016), per un massimo di
8 unita' lavorative.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi