Art. 2.
                           Fondi pensione
  1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti gia' occupati alla
data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al
giorno  precedente  la data di entrata in vigore del presente decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri che avranno esercitato
l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997,
n.  449.  La  quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai
fondi  pensione non potra' superare il 2 per cento della retribuzione
base di riferimento per il calcolo del TFR.
  2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio
si  applicano  le regole concessive e di computo di cui alla legge n.
297  del  29  maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto.
Nei  confronti  di  detto  personale  che,  in sede di contrattazione
collettiva, scegliera' di iscriversi al fondo pensione sara' prevista
la  integrale  destinazione  al  fondo stesso degli accantonamenti al
trattamento di fine rapporto.
  3.  La  somma  di 200 miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18,
della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, sara' resa immediatamente
disponibile   in   favore   dei  fondi  pensione  istituiti.  In  via
transitoria  e  fino  alla  raccolta  delle  adesioni  da  parte  dei
lavoratori,  il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverra' in
misura  proporzionale  alla retribuzione media e alla consistenza del
personale   in   servizio   presso   ciascun   comparto   o  area  di
contrattazione  alla  data di istituzione dei fondi pensione in conto
di  quote  degli  accantonamenti  annuali  del  trattamento  di  fine
rapporto  dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Le  ulteriori  quote  di  trattamento  di fine rapporto, destinate ai
fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui
sono   trattate   come  quote  figurative  e  rivalutate  secondo  il
meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.
  4.  A  favore  del  personale  di  cui al comma 2 dell'art. 1 viene
destinata,  come  previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449
del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di
riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque
denominati.  Detta  quota,  avente  natura di elemento figurativo, e'
considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli
di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici
non  economici,  degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti
per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono
destinatari della quota dell'1,5 per cento.
  5.  Alla  cessazione  del rapporto di lavoro l'INPDAP conferira' al
fondo  pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli
accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto
di  cui  al  comma  3  non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi
nonche'  di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al
comma  4,  applicando  a  entrambi  gli  accantonamenti  un  tasso di
rendimento  che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento
della  struttura  finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle
amministrazioni  pubbliche,  corrispondera' alla media dei rendimenti
netti  di  un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti
sul  mercato  da  individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di
aderenti,  con  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   sentite   le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con
le  parti  sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi pensione, si applichera' il rendimento netto dei medesimi fondi
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  6.  Alla  cessazione  del  rapporto di lavoro gli enti pubblici non
economici,  gli  enti  di ricerca e sperimentazione e gli enti per il
cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al
fondo  pensione  di  riferimento il montante maturato dal dipendente,
costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento
di  fine  rapporto  non  coperte  dallo stanziamento di 200 miliardi,
applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.
  7.  La  prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo
quadro  sul  consolidamento  della  struttura  finanziaria  dei fondi
pensione  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  5 e sui contenuti
dell'accordo medesimo avverra' entro il 31 dicembre 2001.
    Roma, 20 dicembre 1999
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               D'Alema
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250