Art. 11.
                       Tolleranze e penalita'
  1.  Nel  caso  in  cui  dalle operazioni di controllo emerga che le
quantita'  di  foraggi  essiccati,  indicate in una o piu' domande di
aiuto,   risultino   superiori   a   quelle   effettivamente   uscite
dall'impresa  di  trasformazione,  l'importo  dell'aiuto e' calcolato
sulla  base  delle  quantita'  effettivamente uscite diminuito di due
volte l'eccedenza riscontrata.
  2.  Nell'ipotesi in cui l'eccedenza riscontrata e' superiore al 20%
della  quantita'  effettivamente uscita dall'impresa, non e' concesso
alcun aiuto.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in
ordine  ai limiti di tolleranza, non trovano applicazione nel caso di
falsa  dichiarazione  resa deliberatamente o formulata per negligenza
grave,  ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (CEE)
n. 3887/92.