Art. 11. Tolleranze e penalita' 1. Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantita' di foraggi essiccati, indicate in una o piu' domande di aiuto, risultino superiori a quelle effettivamente uscite dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base delle quantita' effettivamente uscite diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata. 2. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza riscontrata e' superiore al 20% della quantita' effettivamente uscita dall'impresa, non e' concesso alcun aiuto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in ordine ai limiti di tolleranza, non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per negligenza grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92.