Art. 3.
                        Pagamento dell'aiuto
  1. Al   pagamento   dell'importo  dell'aiuto  agli  aventi  diritto
provvede  l'organismo  pagatore  riconosciuto  entro  sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'   europee  del  regolamento  relativo  alla  determinazione
dell'importo definitivo dell'aiuto.