Art. 5.
                     Fatto generatore dell'aiuto
  1. In  conformita'  all'art.  2,  comma  1, del regolamento (CE) n.
785/95, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i foraggi
essiccati  di  qualita'  sana,  leale e mercantile, che lascino nello
stato  in  cui  si  trovano  o  sotto  forma di miscela, il perimetro
dell'impresa  di  trasformazione.  Qualora  i  foraggi  essiccati non
possano  essere  immagazzinati  entro  il  perimetro  dell'impresa di
trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra
sufficienti  garanzie  per  il  controllo  dei foraggi immagazzinati,
validato  preventivamente  dall'organismo  pagatore  riconosciuto, e'
ammissibile.
  2. Ferme  restando  le  condizioni  di  cui al comma 1 del presente
articolo,  i  foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa
di  trasformazione  per il consumo nell'azienda agricola appartenente
alla  medesima  impresa  produttrice,  sono  ammissibili al beneficio
dell'aiuto.
  3. Nell'osservanza   delle  condizioni  stabilite  all'art.  3  del
regolamento  (CE)  n.  785/95,  l'aiuto e' concesso anche nel caso di
impiego di una unita' mobile di disidratazione, previo riconoscimento
da  parte dell'organismo pagatore riconosciuto, del luogo di deposito
all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione.
 4.  Prima  della  immissione  all'interno del perimetro che delimita
l'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati
alla  essiccazione  o  macinazione  ai  fini  della  fabbricazione di
miscele,   l'impresa   informa   l'organismo  pagatore  riconosciuto,
specificando la natura e la quantita' dei prodotti stessi.
  5. Qualora  l'immissione  di  cui al comma 4 si riferisca a foraggi
gia'  essiccati  o  macinati  da  un'altra impresa di trasformazione,
l'impresa   ricevente   indica  all'organismo  pagatore  riconosciuto
l'origine   e   la   destinazione  di  tali  foraggi.  In  tal  caso,
l'immissione  ha  luogo  soltanto  sotto  il controllo dell'organismo
pagatore riconosciuto.
  6. I  foraggi  essiccati  usciti  da  un'impresa  di trasformazione
possono  essere  reimmessi  all'interno  della  stessa,  soltanto per
essere nuovamente sottoposti a condizionamento, a condizione che tale
reimmissione  avvenga  sotto  il  controllo  dell'organismo  pagatore
riconosciuto.
  7. Nei  casi  di  cui  ai  commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
l'impresa  di  trasformazione  provvede  a  comunicare  all'organismo
pagatore  riconosciuto il giorno in cui sono effettuate le rispettive
operazioni.
  8. Il  diritto  all'aiuto  e'  limitato  alle quantita' di prodotti
ottenute  mediante  essiccazione di foraggi raccolti su particelle la
cui  destinazione  agricola  puo'  essere  verificata  dall'organismo
pagatore riconosciuto.