Art. 5. Fatto generatore dell'aiuto 1. In conformita' all'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 785/95, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i foraggi essiccati di qualita' sana, leale e mercantile, che lascino nello stato in cui si trovano o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Qualora i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'organismo pagatore riconosciuto, e' ammissibile. 2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto. 3. Nell'osservanza delle condizioni stabilite all'art. 3 del regolamento (CE) n. 785/95, l'aiuto e' concesso anche nel caso di impiego di una unita' mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'organismo pagatore riconosciuto, del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione. 4. Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione o macinazione ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa informa l'organismo pagatore riconosciuto, specificando la natura e la quantita' dei prodotti stessi. 5. Qualora l'immissione di cui al comma 4 si riferisca a foraggi gia' essiccati o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica all'organismo pagatore riconosciuto l'origine e la destinazione di tali foraggi. In tal caso, l'immissione ha luogo soltanto sotto il controllo dell'organismo pagatore riconosciuto. 6. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere reimmessi all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, a condizione che tale reimmissione avvenga sotto il controllo dell'organismo pagatore riconosciuto. 7. Nei casi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare all'organismo pagatore riconosciuto il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni. 8. Il diritto all'aiuto e' limitato alle quantita' di prodotti ottenute mediante essiccazione di foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola puo' essere verificata dall'organismo pagatore riconosciuto.