Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 aprile 1998, unita' di Porto Torres (Sassari) (NID 9720SS0023), per un massimo di 8 unita' lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2000 Il direttore generale: Daddi