Art. 2.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 e'
ulteriormente  prorogato  per  il  periodo  dal  26 gennaio  2000  al
25 luglio 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 febbraio 2000 con decorrenza
26 gennaio 2000 - unita' di Avezzano (L'Aquila) (NID 0013AQ0002), per
un massimo di 124 unita' lavorative.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 aprile 2000.
                                         Il direttore generale: Daddi