Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 26 gennaio 2000 al 25 luglio 2000. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 26 gennaio 2000 - unita' di Avezzano (L'Aquila) (NID 0013AQ0002), per un massimo di 124 unita' lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2000. Il direttore generale: Daddi