Art. 10.
               Organi ufficiali di stampa dei partiti
  1.  Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici  elettorali  su  quotidiani  e  periodici  e sull'accesso in
condizioni  di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi
ufficiali  di  stampa  dei partiti e movimenti politici e alle stampe
elettorali dei candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale  quotidiano  o  periodico  che  risulta registrato come tale
presso  la  cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in
tal  senso  nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello
statuto  o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I  partiti  ed  i  movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con
tempestivita'  all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni le
indicazioni necessarie.