Art. 11 Provvedimenti e sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonche' di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun candidato puo' comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.