Art. 11
                      Provvedimenti e sanzioni
  1.  Le  violazioni  delle  disposizioni  dell'art.  7  della  legge
22 febbraio  2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto
riguarda  i  sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e
agenzie  di  stampa,  nonche'  di quelle previste nel presente titolo
sono  perseguite  d'ufficio  dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  al  fine  dell'applicazione  delle  sanzioni previste
dall'art.  10  della  medesima legge. Ciascun candidato puo' comunque
denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del
medesimo art. 10.