Art. 12.
   Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali
  1.  Ai  sensi  dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei
quindici  giorni  precedenti  la  data  della  votazione  e sino alla
chiusura  delle  operazioni  di  voto,  e' vietato rendere pubblici o
comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi
demoscopici  sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e
di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresi' la
pubblicazione  e  la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in
modo   sistematico   a  determinate  categorie  di  soggetti  perche'
esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
  2.  Nel  periodo  precedente  a  quello  considerato nel comma 1 la
diffusione  o  pubblicazione  integrale  o parziale dei risultati dei
sondaggi e' obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che
ne  costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito
elencate,  delle  quali  e'  responsabile il soggetto che realizza il
sondaggio:
    a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
    b) il committente e l'acquirente;
    c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se   si  tratta  di  "sondaggio  rappresentativo"  o  "sondaggio  non
rappresentativo";
    d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
    e) il   numero   delle   persone  interpellate  e  l'universo  di
riferimento;
    f) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
    g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna
domanda;
    h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto  se  contestualmente resi disponibili dal committente, nella
loro  integralita'  e  corredati  della  "nota informativa" di cui al
medesimo  comma  2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a
cura  del  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa,  la  "nota  informativa" di cui al comma 2 e' evidenziata con
apposito riquadro.
  5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione  televisiva,  la  "nota  informativa" di cui al comma 2
viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  ed appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 e' letta ai radioascoltatori.
  7.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alla
pubblicazione  o  diffusione  di  risultati  che  indichino  la  sola
posizione reciproca dei competitori.