Art. 12. Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali 1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresi' la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. 2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi e' obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il committente e l'acquirente; c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo"; d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento; f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio. 3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' evidenziata con apposito riquadro. 5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento. 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' letta ai radioascoltatori. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.