Art. 13.
         Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni
  1.  Il  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  della  regione
Sardegna  o,  ove questo non sia stato ancora costituito, il Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi assolve i seguenti compiti:
    a) trasmette  all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti
locali  accettano  di  trasmettere  messaggi  politici  autogestiti e
rendono  nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati
ai   messaggi   stessi,   nonche'  quelli  relativi  alle  eventuali,
successive modificazioni di tale collocazione;
    b) propone all'Autorita' la determinazione del numero complessivo
e  della ripartizione tra i candidati richiedenti - in relazione alle
risorse  disponibili - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai
fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;
    c) presenzia,  mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la
definizione   dell'ordine   di   successione  dei  messaggi  politici
autogestiti  all'interno  dei  contenitori  previsti per le emittenti
locali;
    d) vigila   sulla   corretta   ed   uniforme  applicazione  della
legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle
emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la
concessionaria  del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    e) accerta  le  eventuali violazioni, trasmette i relativi atti e
formula  le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di
competenza  di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 14 del
presente provvedimento.