Art. 13. Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna o, ove questo non sia stato ancora costituito, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve i seguenti compiti: a) trasmette all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonche' quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione; b) propone all'Autorita' la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i candidati richiedenti - in relazione alle risorse disponibili - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali; c) presenzia, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali; d) vigila sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; e) accerta le eventuali violazioni, trasmette i relativi atti e formula le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 14 del presente provvedimento.