Art. 14. Procedimenti sanzionatori 1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorita'. Ciascun candidato puo' comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 e' inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonche' al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. 3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonche' una motivata argomentazione. 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita'. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 5. 5. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza - all'Autorita', che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 6. L'Autorita' puo' adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di Finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilita'.