Art. 2. Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Dal quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, il complesso degli spazi dedicato da ciascuna emittente televisiva o radiofonica locale con diffusione nella regione Sardegna alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione - e' ripartito in misura uguale tra tutti i candidati che concorrono all'elezione. Al medesimo criterio si attengono le emittenti radiotelevisive nazionali nelle trasmissioni specificamente riguardanti l'elezione suppletiva di cui all'art. 1.