Art. 2.
          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
  1.  Dal  quinto  giorno successivo alla data di presentazione delle
candidature per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, il complesso
degli  spazi  dedicato da ciascuna emittente televisiva o radiofonica
locale  con  diffusione  nella  regione  Sardegna  alla comunicazione
politica  nelle  forme  previste  dall'art.  4,  comma 1, della legge
22 febbraio  2000,  n.  28  -  tribune  politiche,  dibattiti, tavole
rotonde,  presentazione  in  contraddittorio di candidati e programmi
politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra
posizioni  politiche  e i candidati in competizione - e' ripartito in
misura  uguale  tra tutti i candidati che concorrono all'elezione. Al
medesimo criterio si attengono le emittenti radiotelevisive nazionali
nelle  trasmissioni  specificamente riguardanti l'elezione suppletiva
di cui all'art. 1.