Art. 3. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nella regione Sardegna, che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature e quello di chiusura della campagna elettorale, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita': a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono suddivisi paritariamente tra tutti i candidati; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun candidato puo' disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione; f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente; g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti: 1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale comunicano al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi; 2) entro il predetto termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; h) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al Comitato regionale, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro tre giorni dalla data di presentazione delle candidature. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi; i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del Comitato regionale alla presenza di un funzionario del Comitato stesso. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. 2. Avvenuta la determinazione delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che il Comitato regionale abbia accertato la disponibilita' delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i candidati richiedenti, in relazione alle risorse disponibili.