Art. 3.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
  1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali con diffusione
nella   regione  Sardegna,  che  accettano  di  trasmettere  messaggi
politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra il quinto
giorno  successivo  alla  data  di  presentazione delle candidature e
quello  di  chiusura  della  campagna elettorale, sono tenute a darne
apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo
alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale,  al  comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo
non  sia  stato  costituito,  al  comitato  regionale  per  i servizi
radiotelevisivi,  che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax.  L'omissione delle predette
comunicazioni  preclude  la  successiva trasmissione dei messaggi per
l'intero  periodo  elettorale.  Le  emittenti si attengono ai criteri
stabiliti  dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
ed osservano le seguenti modalita':
    a) nell'arco  di  due settimane, anche con riferimento alle fasce
orarie  di  trasmissione,  gli spazi per i messaggi vengono suddivisi
paritariamente tra tutti i candidati;
    b) i   messaggi   sono  organizzati  in  modo  autogestito,  sono
trasmessi  gratuitamente  e  devono avere una durata sufficiente alla
motivata  esposizione  di  un programma o di una opinione politica, e
comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per
le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e  novanta  secondi per le
emittenti radiofoniche;
    c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti  e  hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per
ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,  progressivamente a partire
dalla  prima:  prima  fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza
fascia  21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta
fascia 9-11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;
    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) ciascun  candidato  puo'  disporre  al massimo di un messaggio
sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
    f) ogni   messaggio  reca  l'indicazione  "messaggio  autogestito
gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;
    g) le  emittenti  che  accettano di trasmettere messaggi politici
autogestiti gratuiti:
      1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione
del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta Ufficiale comunicano al
Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove questo non sia stato
costituito,  al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che
ne  informa  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, la
collocazione  nel  palinsesto  dei  contenitori.  Tale  comunicazione
avviene   contestualmente  a  quella  riguardante  l'intendimento  di
trasmettere   i   messaggi   politici  autogestiti.  Ogni  variazione
successiva  di  tale  collocazione deve essere comunicata, con almeno
cinque giorni di anticipo, al comitato regionale per le comunicazioni
o,  ove  questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i
servizi  radiotelevisivi,  che ne informa l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax.  L'omissione di tali
ulteriori  comunicazioni  preclude  la  successiva  trasmissione  dei
messaggi;
      2)  entro  il  predetto  termine di cinque giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,
rendono  pubblica  la propria decisione di trasmettere i messaggi con
apposito  comunicato,  da  trasmettersi almeno una volta nella fascia
di maggior  ascolto.  Qualora  il comunicato venga trasmesso oltre il
termine  predetto,  la  diffusione dei messaggi non puo' avere inizio
prima  del  quinto  giorno  successivo  alla data di trasmissione del
comunicato.  Nel  comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed
essere  diffuso  in  ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente
informa  i  candidati  che presso la sede dell'emittente e presso gli
uffici  della  concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati
gli  indirizzi  e  i  numeri  di telefono, e' depositato un documento
concernente  le  condizioni temporali e le modalita' di presentazione
delle  richieste  per  la  fruizione  di  spazi  dedicati ai messaggi
autogestiti  gratuiti.  Nel  documento  viene  precisato  il  termine
ultimo,  rapportato  ad  un  periodo  di due settimane consecutive di
trasmissione,  entro  cui  deve  avvenire  la  richiesta  nonche'  la
presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni
altra  circostanza  od  elemento  tecnico  rilevante per la fruizione
degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a
mezzo  telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
    h) i  candidati  interessati  a  trasmettere messaggi autogestiti
comunicano,   anche  a  mezzo  telefax,  le  proprie  richieste  alle
emittenti  e al Comitato regionale, che ne informa l'Autorita' per le
garanzie   nelle  comunicazioni,  entro  tre  giorni  dalla  data  di
presentazione delle candidature. Nelle richieste deve essere indicata
la durata dei messaggi;
    i) la   collocazione   dei   messaggi   all'interno  dei  singoli
contenitori  previsti  per  il  primo  giorno  di  un  periodo di due
settimane  avviene  per  sorteggio  nella sede del Comitato regionale
alla  presenza di un funzionario del Comitato stesso. La collocazione
nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene  quindi determinata,
sempre  alla  presenza  di  un  funzionario  del Comitato, secondo un
criterio  di  rotazione  a scalare di un posto all'interno di ciascun
contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze
all'interno delle singole fasce.
  2.  Avvenuta  la  determinazione delle risorse finanziarie prevista
dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che
il   Comitato  regionale  abbia  accertato  la  disponibilita'  delle
emittenti   locali   a  trasmettere  messaggi  autogestiti  a  titolo
gratuito,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  - su
proposta  del  Comitato  regionale per le comunicazioni o, ove questo
non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi  -  fissa  il  numero  complessivo  dei messaggi e li
ripartisce  tra  i  candidati  richiedenti, in relazione alle risorse
disponibili.