Art. 4.
Modalita'   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a
                              pagamento
  1. Le emittenti radiotelevisive locali con diffusione nella regione
Sardegna  che  accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo
gratuito,  secondo  le modalita' di cui all'art. 3, hanno facolta' di
diffondere  messaggi  a  pagamento fino ad un massimo di due per ogni
candidato per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe
pari  al  cinquanta  per  cento di quelle normalmente in vigore per i
messaggi   pubblicitari   nelle   stesse   fasce   orarie.  Il  tempo
complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a
pagamento  deve,  di  norma, essere pari, nell'ambito di una medesima
settimana,   a   quello   destinato   alla  diffusione  dei  messaggi
autogestiti  a  titolo  gratuito.  Le emittenti osservano le seguenti
modalita':
    a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito dai candidati
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un
programma  o  di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta
del  richiedente,  fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e
fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni  giornata  di  programmazione. Tali contenitori sono distinti da
quelli dedicati ai messaggi gratuiti;
    c) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    d) ciascun  candidato  puo'  disporre  al massimo di due messaggi
sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
    e) ogni  messaggio  reca  l'indicazione  "messaggio autogestito a
pagamento" e l'indicazione del candidato committente;
    f) le   emittenti  che  intendono  avvalersi  della  facolta'  di
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:
      1) entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione
delle   candidature   comunicano   al   Comitato   regionale  per  le
comunicazioni  o,  ove  questo  non sia stato costituito, al Comitato
regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto
dei  contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella
riguardante   l'intendimento   di  trasmettere  i  messaggi  politici
autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione
deve  essere  comunicata,  con  almeno  cinque giorni di anticipo, al
comitato  regionale, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  anche  a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori
comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
      2)  entro  lo  stesso  termine  di  cinque giorni dalla data di
presentazione   delle   candidature,   rendono  pubblica  la  propria
decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato,
da  trasmettersi  almeno  una  volta nella fascia di maggior ascolto.
Qualora  il  comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la
diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del quinto giorno
successivo  alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato,
che  puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra
forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati interessati
che  presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della
concessionaria  di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi
e  i  numeri  di  telefono, e' depositato un documento concernente le
condizioni    economiche,   temporali   nonche'   le   modalita'   di
presentazione  delle  richieste per la fruizione di spazi dedicati ai
messaggi  autogestiti  a  pagamento. Nel documento viene precisato il
termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive
di  trasmissione,  entro  cui  deve  avvenire la richiesta nonche' la
presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni
altra  circostanza  od  elemento  tecnico  rilevante per la fruizione
degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a
mezzo  telefax,  al  Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove
questo  non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi;
    g) i  candidati  interessati a trasmettere messaggi autogestiti a
pagamento  comunicano,  anche  a  mezzo telefax, le proprie richieste
alle  emittenti  e  al Comitato regionale, che ne informa l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.