Art. 5. Programmi di informazione 1. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, cioe' quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri: a) la presenza di candidati e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualita' della cronaca. La presenza dei candidati e' vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi; b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi candidati impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese. 2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori. 3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.