Art. 6.
              Imprese radiofoniche di partiti politici
  1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge
22 febbraio  2000,  n.  28, le disposizioni di cui al presente titolo
non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino
essere  organo  ufficiale  di  un  partito  politico rappresentato in
almeno  un  ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge  25 febbraio  1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata
la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi
autogestiti.