Art. 7. Monitoraggio e conservazione delle registrazioni 1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei candidati partecipanti ai programmi stessi. 2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.