Art. 7.
          Monitoraggio e conservazione delle registrazioni
  1.  Ai  fini  del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano
con cadenza settimanale al comitato regionale per le comunicazioni o,
ove  questo  non  sia  stato  costituito, al comitato regionale per i
servizi  radiotelevisivi,  il registro dei programmi di comunicazione
politica  trasmessi,  con l'indicazione dei candidati partecipanti ai
programmi stessi.
  2.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e
22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.