Art. 8. Modalita' e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici. 1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. 3. Devono essere riconosciute a tutti candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 4. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei candidati interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi 5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2. 6. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.