Art. 9.
Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e
                              periodici
  1.  I  messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante
specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente  evidenziati secondo
modalita'   uniformi   per   ciascuna   testata,   e  debbono  recare
l'indicazione   del   loro   committente  e  la  dicitura  "messaggio
elettorale".
  2.  Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7
della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione
dei programmi dei candidati.
  3.  Sono  escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle  elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n.
28.