Art. 9. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura "messaggio elettorale". 2. Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi dei candidati. 3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.