(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                      REGOLAMENTO DEL PERSONALE
                              Titolo I
                 Ordinamento del personale dell'INFM
                               Art. 1.
                       Personale dell'Istituto
    Per  l'assolvimento  dei  propri  fini  istituzionali, l'Istituto
nazionale   per  la  fisica  della  materia,  di  seguito  denominato
Istituto, si avvale:
      a)  di  personale  universitario e di altri enti associato alle
attivita'  dell'Istituto  -  di  cui  al primo comma dell'art. 12 del
decreto legislativo n. 506/1994;
      b) di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato,
a tempo determinato e di formazione lavoro;
      c) di personale comandato o distaccato da altri enti pubblici.
    2.   Il  presente  regolamento,  in  applicazione  dell'autonomia
organizzativa  degli  enti  pubblici  di ricerca sancita dall'art. 8,
comma  1,  della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto di quanto
stabilito  dal Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di
ricerca   e   sperimentazione  e  dalle  leggi  vigenti  in  materia,
disciplina  gli aspetti della gestione di tutto il personale operante
a vario titolo nell'Istituto. In particolare:
      il  titolo  II  riguarda  il personale associato e definisce le
modalita'  di  associazione  e  i  diritti  e doveri del personale in
questione;
      il  titolo  III riguarda il personale dipendente e definisce le
procedure  di  reclutamento  e  selezione adottate dall'Istituto, e i
diritti e doveri del personale in questione;
      il  titolo  IV riguarda i processi di formazione e sviluppo e i
meccanismi di valutazione delle prestazioni.
                               Art. 2.
                    Norme generali sul personale
    1.  Tutto  il  personale  operante  a  vario titolo nell'Istituto
collabora  allo  sviluppo  dei  suoi programmi, viene informato sulle
linee  di impostazione generale e si uniforma ad esse, ed e' tenuto a
non svolgere attivita' in conflitto con quelle dell'Istituto.
    2.  Parimenti  tutto  il  personale  dipendente  ed  associato ha
diritto  di  partecipazione  nella programmazione e nello svolgimento
delle  attivita' e di rappresentanza negli organi, nel rispetto delle
direttive  e  delle  procedure  appositamente stabilite dal consiglio
direttivo.
    3.  I  diritti  derivanti  da  invenzioni  e brevetti industriali
frutto  delle  attivita'  di  ricerca svolte dal personale operante a
vario  titolo  nell'Istituto,  sono regolati con disciplina specifica
stabilita  dal  consiglio  direttivo  nel  rispetto  della  normativa
vigente;
    4.  I  risultati  tecnico  scientifici  ottenuti  nelle attivita'
dell'Istituto  sono  resi  pubblici  e il personale interessato ha il
diritto  ad  essere  riconosciuto autore dei lavori realizzati e resi
noti,  fatti  salvi  eventuali  vincoli  di  segretezza conseguenti a
rapporti   contrattuali   con  terzi  o  a  specifiche  tipologie  di
attivita'.
    5.  I  diritti  derivanti  dalle invenzioni industriali fatta dal
personale   nell'esecuzione  del  rapporto  di  impiego,  sempre  che
l'attivita'  inventiva  sia prevista come oggetto del rapporto stesso
ed  a  tale  scopo  retribuita,  appartengono  all'Istituto, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
    6.  All'inventore  spetta  altresi' un equo premio, stabilito con
delibera  del  consiglio direttivo, da adottarsi su motivata proposta
del    presidente    dell'Istituto,   in   relazione   all'importanza
dell'invenzione   avuto   riguardo   anche   alla  sua  utilizzazione
industriale; il premio corrisposto non ha natura retributiva.
    7.  Agli  effetti del comma precedente si considera fatta durante
l'esecuzione  del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la
quale  sia  stato  richiesto  il  brevetto  entro  un  anno da quando
l'inventore e' cessato dal rapporto di impiego ed ove si riferisca al
campo di attivita' dell'Istituto.
    8. Qualora il Consiglio direttivo dichiari con specifica delibera
di  non aver interesse a conseguire il brevetto, il dipendente potra'
provvedervi  a  propria  cura  e spese usufruendo, quindi, di tutti i
benefici connessi.
                              Titolo II
                         Personale associato
                               Art. 3.
                      Modalita' di associazione
    1.   Nelle   strutture   dell'Istituto   opera   personale  delle
Universita'   e   di   altri   enti  pubblici  e  privati  nazionali,
internazionali  e  stranieri  associato  alle attivita' dell'Istituto
mediante  incarichi  gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica,
previo  assenso  o  nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il
personale dipende.
    2.  Ai  professori  universitari  che  richiedono di dedicarsi ad
esclusiva  attivita'  di  ricerca  presso  l'Istituto si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art.  11  del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382.  I professori ed i ricercatori
universitari   possono   altresi',   su   richiesta   del  presidente
dell'Istituto  e  previo  nulla-osta  del dipartimento od istituto di
appartenenza,   svolgere  i  propri  compiti  di  ricerca  presso  le
strutture dell'Istituto.
    3.  Il  personale  e'  associato secondo modalita' deliberate dal
consiglio   direttivo   a   seguito   di   domanda   dell'interessato
controfirmata  dal direttore dell'unita' di ricerca o del laboratorio
al  quale  intende  afferire.  L'incarico  gratuito  di  ricerca o di
collaborazione  tecnica  e'  automaticamente  rinnovato  annualmente,
sulla  base  degli elenchi aggiornati sottoposti all'approvazione del
consiglio   direttivo,   o   di   suo   delegato,  dai  direttori  di
unita'/laboratorio e dai responsabili delle altre strutture operative
dell'Istituto  e trasmessi al direttore del dipar-timento/istituto di
appartenenza.
    4.  Qualora  il  consiglio  direttivo,  o suo delegato, riscontri
variazioni  nella  posizione dei singoli, insufficiente produttivita'
scientifica   o   incompatibilita'  nelle  attivita'  svolte,  potra'
stabilire  in  qualunque  momento  il  passaggio ad altra classe o la
revoca dell'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica.
    5.  L'aggiornamento  degli  elenchi  si  effettua annualmente con
l'ausilio  di procedure informatiche dedicate e deve tenere conto sia
delle   nuove   domande  di  adesione  sia  della  cancellazione  per
cessazione, revoca o disdetta volontaria del personale associato.
                               Art. 4.
              Diritti e doveri del personale associato
    1.   Tutto   il  personale  associato  e',  dal  punto  di  vista
funzionale,   coordinato  dal  direttore  di  unita'/laboratorio  per
l'esclusiva   attivita'  svolta  nell'Istituto,  nel  rispetto  degli
obblighi ad esso derivanti nei confronti dell'ente di appartenenza.
    2.  Fatti salvi gli specifici diritti previsti da ciascuna classe
di  appartenenza,  il personale associato puo' partecipare a corsi di
formazione   di   interesse   per  l'Istituto  ed  essere  supportato
finanziariamente  per  ricerche  svolte  nell'ambito  delle attivita'
dell'Istituto,   previa   autorizzazione   da   parte   dell'ente  di
appartenenza e secondo le norme stabilite dal consiglio direttivo.
    3.  Il  personale  associato mediante incarichi di collaborazione
tecnica   fornisce   supporto   alle   attivita'  di  ricerca  svolte
nell'ambito  dell'unita' di ricerca/laboratorio di appartenenza ed ha
accesso   all'uso   di   servizi   ed   apparecchiature   strumentali
dell'Istituto nell'ambito delle attivita' dell'unita'/laboratorio.
    4. Il personale associato mediante incarichi di ricerca partecipa
a  pieno  titolo alle attivita' di una unita' di ricerca/laboratorio,
ai  programmi  delle  sezioni nazionali ed ai progetti dell'Istituto.
Esso  ha  accesso  ai finanziamenti ed all'uso dei laboratori e delle
apparecchiature  strumentali dell'Istituto, nell'ambito dei programmi
e  dei  progetti dell'Istituto, e si impegna a collaborare pienamente
al raggiungimento degli scopi istituzionali.
    5.   Nelle   convenzioni   con  le  universita'  e  gli  enti  di
appartenenza  dovra'  prevedersi  che  la  copertura assicurativa del
personale associato sia garantita dagli enti stessi anche quando tale
personale svolge attivita' nell'ambito dei programmi dell'Istituto.
                             Titolo III
                        Personale dipendente
                               Capo I
                              Tipologie
                               Art. 5.
                        Personale dipendente
    1.  Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  lettera d), del decreto
legislativo  29 settembre  1999, n. 381, gli organici del personale e
le  assunzioni  nelle diverse tipologie contrattuali sono determinati
in  autonomia  dall'Istituto,  con i soli vincoli derivanti dal piano
triennale   e   dalla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di
personale,   che   viene  aggiornata  annualmente.  Il  piano  e  gli
aggiornamenti  annuali  vengono  trasmessi, entro trenta giorni dalla
loro  approvazione,  ai Ministeri e agli organismi competenti in base
alle vigenti disposizioni di legge.
    2. Il personale dipendente dall'Istituto e' costituito da:
      a)  personale  con contratto a tempo indeterminato, assunto con
le modalita' stabilite dal successivo art. 6;
      b) personale con contratto a tempo determinato, o di formazione
lavoro,  assunto  ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto
1997,  n.  266,  e  dell'art.  11,  comma  3, lettera a), del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
      c)  personale  nel  profilo  dirigenziale con contratto a tempo
determinato  assunto  nel  rispetto  dei  principi  dettati dall'art.
27-bis,  comma  1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.
                               Capo II
                   Personale a tempo indeterminato
                               Art. 6.
                       Modalita' di assunzione
    1.  L'assunzione  del  personale a tempo indeterminato avviene in
relazione al fabbisogno programmato con le seguenti modalita':
      a)  per  selezione  pubblica  mediante  lo svolgimento di prove
volte  all'accertamento  del  possesso  delle  competenze  secondo le
procedure  descritte  in  apposito manuale redatto nel rispetto della
normativa vigente;
      b) mediante procedura di reclutamento pubblica con modalita' di
cui  alla  precedente  lettera  a),  finalizzata  all'inserimento  di
personale  con  contratto  a  tempo  determinato,  con  previsione di
trasformazione  a  tempo  indeterminato secondo le modalita' previste
dall'art. 8 del presente regolamento;
      c)   mediante   assunzione   con  chiamata  diretta  di  figure
professionali,   italiane  o  straniere,  corrispondenti  al  massimo
livello  contrattuale  del  personale  di  ricerca  nei limiti di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
    2.   Il  rapporto  di  lavoro  si  concretizza  con  l'assunzione
effettuata  con  stipula  di  un contratto individuale secondo quanto
previsto  dal  Contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e
sperimentazione.
                               Art. 7.
                Procedure di reclutamento e selezione
    1.  Il  reclutamento  di personale in relazione alle posizioni da
ricoprire si avvia con delibera del consiglio direttivo.
    2.   Il  profilo  e  il  livello  di  inquadramento  contrattuale
specificati  in  ciascun  bando vengono determinati in funzione delle
responsabilita',  delle  attivita'  e  degli  obiettivi  tipici della
posizione da ricoprire.
    3.  La  selezione  si  svolge  con  modalita' che ne garantiscono
l'efficacia,  l'imparzialita',  la  tempestivita', l'economicita', la
celerita' di espletamento e la trasparenza, in armonia con i principi
sanciti   dalla   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  ricorrendo,  ove
necessario,    all'ausilio    di   sistemi   automatizzati,   nonche'
all'adozione  di  meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad
accelerare le procedure.
    4.   L'emanazione   dei  bandi  avviene  a  cura  del  presidente
dell'Istituto.  Un estratto del bando viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, mentre il testo integrale e' consultabile sulla pagina Web
dell'Istituto;  e'  inoltre  affissa  presso  le  strutture operative
dell'Istituto una copia cartacea.
    5.  I  requisiti  elementari per la partecipazione alle selezioni
sono i seguenti:
      a)  cittadinanza italiana o di Paesi membri dell'Unione europea
ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n.  487.  Le  domande di candidati extra UE verranno
accolte ove sussistano i requisiti di legge;
      b) non avere riportato condanne penali;
      c) idoneita' fisica ed attitudine al servizio da prestare;
      d)   non  esclusione  dall'elettorato  politico  attivo  e  non
destituzione  o  dispensa  dal  servizio  per  incapacita' presso una
pubblica amministrazione.
    6.  La  richiesta  all'ammissione  alle  selezione  da  parte dei
candidati   puo'   avvenire  tramite  procedure  telematiche  che  ne
garantiscano la loro identita'.
    7.  Per  l'ammissione  alla selezione sono richiesti un titolo di
studio e una documentata esperienza nel campo inerente alla posizione
da ricoprire secondo i criteri e le metodologie stabilite in apposito
manuale.  La  predetta  esperienza  puo'  essere acquisita, oltre che
mediante una attivita' lavorativa maturata anche nel settore privato,
ivi  compresa  quella  riferibile ai contratti di formazione e lavoro
afferenti  al  comma  15 dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n.
863,  anche  mediante la fruizione di borse di dottorato di ricerca o
di studio, l'espletamento di corsi di insegnamento presso universita'
o  istituti  di  istruzione  superiore,  la  frequenza  di  corsi  di
perfezionamento,   di   scuole   di  specializzazione,  di  corsi  di
formazione o specializzazioni professionali svolti anche all'estero.
    8. In relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire
possono  essere richiesti titoli di specializzazione o qualificazione
professionale   da  stabilirsi  di  volta  in  volta  all'atto  della
definizione del bando.
    9.  L'accertamento  del possesso dei requisiti e delle competenze
richiesti  avviene  tramite un prima fase di pre-selezione sulla base
del  curriculum  vitae dei candidati, le cui modalita' di svolgimento
vengono  opportunamente descritte nel testo del bando, e prosegue con
l'espletamento   di  prove  scritte  e/o  prove-colloquio  orali.  Il
contenuto  e  il  peso  relativo  delle  prove vengono determinati in
relazione  alle caratteristiche della posizione da ricoprire, ai fini
dell'espressione  di  un  giudizio di idoneita' dei candidati volto a
evidenziare le specifiche competenze. Per posizioni che richiedano la
copertura  con  figure di ricercatore e tecnologo, l'intera procedura
di  selezione  mira  all'adeguamento  del contenuto delle prove e dei
meccanismi  di  valutazione  agli  standard  normalmente utilizzati a
livello internazionale.
    10.  Le  valutazioni dei candidati vengono effettuate da apposite
commissioni, nominate con decreto del Presidente, la cui composizione
varia  in  funzione  delle  posizioni  da ricoprire, nel rispetto dei
principi  dettati  dall'art.  36,  comma  3,  lettera e), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    11. Espletate le prove volte alla rilevazione delle competenze di
cui sopra, viene stilata una graduatoria degli idonei.
    12.  Il  direttore  generale,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, approva la graduatoria e dichiara il/i vincitore/i.
    13.  La graduatoria, nel rispetto della normativa vigente, ha una
validita'  di  ventiquattro  mesi e puo' essere utilizzata in caso di
rinuncia  o  decadenza  di  candidati vincitori o per la copertura di
posizioni nuove o scoperte nell'ambito del medesimo profilo.
                               Art. 8.
   Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine
    1.  L'Istituto puo' procedere alla trasformazione di un contratto
a   termine,   purche'  assegnato  a  seguito  di  una  procedura  di
reclutamento pubblica, in un contratto a tempo indeterminato qualora,
in  presenza  di  specifiche  professionalita'  ravvisi,  nel proprio
interesse, l'opportunita' di una loro definitiva acquisizione per far
fronte  ai  propri  fini istituzionali e valorizzare il patrimonio di
conoscenze sviluppato.
    2.   La   possibilita'   di  procedere  alla  trasformazione  del
contratto,  a  seguito  delle  procedure  valutative  di cui ai commi
successivi, e' esplicitamente indicata nel testo del bando.
    3. L'ipotesi di trasformazione viene formulata, nell'ambito della
programmazione  del  fabbisogno  di  personale  e  per  posizioni ivi
precisamente   individuate,  con  motivata  decisione  del  consiglio
direttivo.
    4.   Spetta   altresi'  al  consiglio  direttivo  decidere  circa
l'effettiva  trasformazione  del  contratto, avvalendosi del giudizio
formulato   da  un'apposita  commissione  di  esperti,  nominata  dal
presidente,  che  basa  la  propria valutazione sulle caratteristiche
della  posizione  precedentemente  ricoperta  dal  dipendente  e  sul
contenuto specialistico dell'attivita' svolta.
    5.   La  commissione  terra'  conto  anche  dei  risultati  della
valutazione periodica che l'Istituto attua secondo quanto previsto al
successivo art. 22.
                              Capo III
              Personale dipendente a tempo determinato
                               Art. 9.
                  Personale con contratto a termine
    1. L'Istituto puo' assumere personale con contratto a termine, ai
sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
dell'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio
1999, n. 19.
    2.  La  durata  massima  di tali contratti e' di cinque anni, nei
casi  previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, oppure di tre anni,
rinnovabili  per  altri tre nei casi previsti dal decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 19.
    3. L'Istituto   puo'   altresi'  procedere  alla  stipula  di  un
contratto a termine, alla conclusione di un contratto di formazione e
lavoro  assegnato a seguito di selezione pubblica, previa valutazione
dei  risultati  conseguiti  dal  dipendente  durante  il  periodo  di
formazione.
                              Art. 10.
                  Personale in formazione e lavoro
    1.  Conformemente  alle  disposizioni dell'art. 5, comma 2, della
legge  7 agosto  1997, n. 266, l'Istituto puo' assumere personale con
contratto   di   formazione  e  lavoro,  finalizzato  all'inserimento
nell'Istituto  o  in  attuazione  di  un percorso formativo destinato
all'inserimento   presso   terzi.   L'inserimento   avviene  mediante
selezione  pubblica  o a livello regionale nel primo caso, ovvero per
chiamata diretta, nel secondo caso.
    2.  Durante  il periodo di formazione e lavoro i dipendenti hanno
diritto alla retribuzione iniziale del livello di assunzione.
    3.  La  durata dei contratti di formazione e lavoro, che non puo'
comunque  superare  i  trentasei  mesi, viene stabilita caso per caso
sulla  base  delle specifiche esigenze funzionali dell'Istituto e del
programma di formazione.
                              Art. 11.
       Assunzioni per temporanea assenza di personale in forza
    1. L'Istituto puo' effettuare assunzioni temporanee per sopperire
all'assenza  di  personale  in  forza,  nel  rispetto della normativa
vigente.
    2.  La  durata del contratto potra' prevedere anche l'esigenza di
un  periodo  iniziale  di  affiancamento.  Il livello retributivo del
soggetto  assunto  con contratto temporaneo, comunque non superiore a
quello  del  personale  sostituito,  sara'  stabilito  in  base  alle
competenze  e  professionalita'  dello  stesso,  tenuto  conto  anche
dell'effettivo  affidamento  al  medesimo  delle  funzioni svolte dal
dipendente sostituito.
                               Capo IV
                      Doveri e responsabilita'
                              Art. 12.
               Doveri e responsabilita' del personale
    1.   I  doveri  del  dipendente  sono  disciplinati  dal  vigente
contratto    collettivo   nazionale   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione.
    2.  Il  personale  dell'Istituto  conforma la propria condotta al
dovere   di   collaborare   all'attivita'  dell'ente  con  impegno  e
responsabilita',  concorrendo  al  perseguimento  degli  obiettivi di
interesse  pubblico  con assiduita', diligenza e scrupolo, mantenendo
il   segreto   sulle   notizie   di   cui  sia  venuto  a  conoscenza
nell'espletamento  del  suo  ufficio  e  la  cui  divulgazione  possa
arrecare pregiudizio all'Istituto.
    3.  In  conformita'  con le funzioni e la struttura organizzativa
dell'Istituto,   il  personale  e'  responsabile  in  relazione  alle
funzioni  esercitate  dello  svolgimento  della  propria attivita' di
lavoro  nonche'  degli  obblighi  derivanti  dai doveri di ufficio in
conformita'  con  le  predette  funzioni e la struttura organizzativa
dell'Istituto.
    4.  In  materia  di  responsabilita'  dei dipendenti, per i danni
arrecati all'Istituto o a terzi in violazione dei predetti doveri, si
applicano  le  opportune  sanzioni  disciplinari, secondo la gravita'
dell'infrazione.
                              Art. 13.
                     Personale a tempo parziale
    1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato dal vigente
contratto    collettivo   nazionale   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione.
    2. La costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale avviene
a  seguito  di  assegnazione  di  un  contratto  a  termine o a tempo
indeterminato  a tempo parziale, o per trasformazione del rapporto di
lavoro   a   tempo   pieno  su  richiesta  del  dipendente  e  dietro
approvazione  del direttore della struttura operativa e del direttore
generale.
    3.  Al  personale  interessato e' consentito l'esercizio di altre
prestazioni  di  lavoro,  ivi  comprese  quelle  effettuate  presso i
soggetti  privati  di  cui  al  successivo art. 18, che non arrechino
pregiudizio  alle  esigenze di servizio e non siano incompatibili con
le attivita' dell'Istituto.
    4.  In  caso di domanda da parte del dipendente di trasformazione
del  rapporto  di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, questa deve
essere  presentata  al  direttore  della  struttura  operativa e alla
direzione  generale  che,  valutate  le  esigenze di servizio, dovra'
pronunciarsi  entro  i  trenta  giorni successivi dalla presentazione
della  domanda;  in  mancanza  di  risposta negativa entro il termine
suddetto,  la  domanda  si  intende  accolta.  La  trasformazione del
rapporto  di  lavoro  da  tempo parziale a tempo pieno si formalizza,
previo  accordo  tra  le  parti,  su  proposta  del  direttore  della
struttura  operativa  ove  opera  il dipendente che ne ha manifestato
l'esigenza, con provvedimento del direttore generale.
                               Capo V
Sede  di  lavoro  -  Missioni  all'estero  e  expatriation  allowance
Trasferimento  per  ragioni  di  servizio  -  Comando  e  distacco  -
                           Disponibilita'
                              Art. 14.
                           Sede di lavoro
    Ai  fini  del presente regolamento si intende come sede di lavoro
del  dipendente  il  luogo  in  cui e' ubicata la struttura operativa
presso  la  quale  e'  tenuto  a  prestare  il  proprio  servizio. Il
contratto di lavoro individuale indica la sede di prima destinazione,
presso  la  quale  il dipendente dovra' operare almeno per i tre mesi
successivi al periodo di prova.
                              Art. 15.
            Missioni all'estero e expatriation allowance
    1.   Il   dipendente,  per  esigenze  di  servizio  di  carattere
temporaneo,  puo' essere inviato in missione presso localita' diverse
da   quelle   in  cui  presta  servizio,  ivi  comprese  destinazioni
all'estero.  Il  trattamento  di missione e' disciplinato dal Manuale
per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni.
    2.  I casi di soggiorno all'estero per periodi superiori a trenta
giorni  sono  disciplinati  in apposito regolamento, redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
                              Art. 16.
               Trasferimento per esigenze di servizio
    1. L'Istituto puo' disporre il trasferimento di un dipendente per
motivate  esigenze  legate  al  perseguimento  dei  propri  fini.  Il
trasferimento  non  puo'  essere  disposto  per  ragioni di carattere
disciplinare.
    2.  La  scelta fra i dipendenti con analoghe professionalita' che
possono essere trasferiti, viene effettuata sulla base dei criteri di
cui alle vigenti disposizioni di legge in materia.
    3.  Il trasferimento del dipendente e' disposto con deliberazione
della  giunta  esecutiva  ed  e'  notificato al dipendente con almeno
sessanta giorni di anticipo.
    4.  Il  trasferimento puo' essere disposto in caso di cambiamenti
nella    struttura   dell'Istituto   che   comportino   una   diversa
distribuzione  del  personale  presso  le  unita' organizzative dello
stesso.
                              Art. 17.
                      Trasferimento temporaneo
    1. L'Istituto puo' disporre, con il consenso dell'interessato, il
trasferimento   temporaneo   del   personale  presso  amministrazioni
pubbliche,   ivi   comprese   quelle  internazionali  e  comunitarie,
universita'  italiane  e  straniere,  centri,  istituti  o laboratori
nazionali, internazionali e stranieri, per un periodo predeterminato,
previa  intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli
oneri relativi al trattamento economico.
    2.   L'Istituto   puo'   inoltre   accogliere,   per  un  periodo
predeterminato,  personale  proveniente dalle stesse imprese, al fine
di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze.
                              Art. 18.
          Distacco presso spin-off dell'Istituto e imprese
    1.  Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca
e   di   applicazioni  scientifiche  e  tecnologiche  di  particolare
interesse  per  il  mondo produttivo, in armonia con quanto stabilito
dall'art.  2,  comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio
1999,  n. 297, l'Istituto promuove la creazione di soggetti giuridici
di natura privata (spin-off).
    2.  Il  personale dipendente dell'Istituto puo' essere distaccato
presso  i  soggetti  di cui al precedente comma, nonche' presso altri
soggetti  imprenditoriali,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
                               Capo VI
                         Personale dirigente
                              Art. 19.
                       Modalita' di assunzione
    L'assunzione  di  personale  dirigente  avviene, nel rispetto dei
principi  dettati  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni  e  integrazioni ed in base alle specifiche
esigenze del l'Istituto:
      a)  a seguito di procedura di reclutamento pubblica, secondo le
modalita' previste all'art. 7 del presente regolamento;
      b)  previa  selezione  pubblica,  mediante  la  stipula  di  un
contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile;
      c) con chiamata nominativa, fino a cinque figure di particolare
e   comprovata   qualificazione   professionale  che  abbiano  svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche
e  private  con  esperienza  acquisita  per  almeno un quinquennio in
funzioni  dirigenziali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione  professionale, culturale e scientifica, mediante la
stipula  di  un  contratto  a  termine della durata massima di cinque
anni, rinnovabile.
                              Art. 20.
                    Responsabilita' dirigenziali
    1.  I  dirigenti  sono  responsabili del risultato dell'attivita'
svolta  dagli  uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi   e   dei   progetti   loro   affidati,   delle   decisioni
organizzative,   della   gestione   del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali loro assegnate.
    2.  All'inizio  di  ogni  anno,  i  dirigenti  sono  tenuti  alla
presentazione  al  direttore generale di una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente.
    3.  Ai  dirigenti  dell'Istituto  si applicano le disposizioni in
materia   di  responsabilita'  dirigenziale  previste  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
                              Titolo IV
Formazione  - Meccanismi di valutazione Igiene e sicurezza sul lavoro
- Trattamento dei dati personali
                              Art. 21.
                             Formazione
    1.   L'Istituto  individua  nella  formazione  professionale  uno
strumento  indispensabile  per  l'aggiornamento  e  la  crescita  del
personale  in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione.
    2. L'Istituto:
      a)  promuove  e favorisce forme permanenti di intervento per la
formazione,  l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale;
      b)   garantisce   liberta'   di   insegnamento   e  l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca;
      c)  cura  la  formazione  e  l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con profili gestionali.
    3.  Per  il  perseguimento  di obiettivi di formazione l'Istituto
puo'   utilizzare,   ove  necessario,  forme  di  collaborazione  con
universita'  ed  altri  enti  pubblici  e  privati  anche  stranieri,
avvalendosi altresi' dell'apporto di esperti italiani e stranieri.
    4.  L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi
annuali   e/o   pluriennali   prevedendone   opportuni  stanziamenti,
promuovendo  attivita'  di  formazione  propedeutiche all'assunzione,
attivita' di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni
e/o  per  il  migliore  utilizzo  di  esse,  o, per quanto attiene il
personale  gestionale,  per lo sviluppo di competenze amministrative,
organizzative e gestionali.
    5.  I  dipendenti  possono  proporre,  a titolo individuale o per
gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione
a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o
lo svolgimento di studi a carattere formativo.
    6.  La  partecipazione  ad  attivita'  formative per il personale
ricercatore e' programmata dal medesimo e favorita dall'Istituto; per
il  resto  del personale e' programmata dall'Istituto in funzione del
raggiungimento  degli obiettivi tecnici o gestionali prefissati ed e'
riconosciuta  utile  ai  fini dei processi di sviluppo della carriera
del personale.
    7.  Il personale dipendente dell'Istituto puo' essere autorizzato
a  svolgere  attivita'  didattica presso universita' o altri soggetti
precisamente individuati.
                              Art. 22.
                      Meccanismi di valutazione
    1.   L'Istituto   adotta   procedure  per  la  valutazione  delle
prestazioni  dei  dipendenti  e  di  rilevazione  delle  competenze e
capacita' individuali al fine di:
      disporre   di  uno  strumento  per  lo  sviluppo  professionale
individuale;
      supportare,   laddove   necessario,   le   procedure   per   la
trasformazione   del   rapporto  di  lavoro,  di  cui  ai  precedenti
articoli 8 e 9, comma 3.
      costituire  e  gestire  opportunamente  una  banca  dati  delle
competenze del proprio personale dipendente;
      applicare i criteri previsti dal contratto collettivo nazionale
degli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione  per  l'assegnazione  di
compensi variabili.
    2.  La  valutazione,  con contenuti differenziati a seconda delle
diverse  tipologie  professionali  viene  avviata  periodicamente dal
responsabile  della  struttura  ove  il  dipendente  opera secondo le
modalita' previste dall'apposito manuale, garantendo la trasparenza e
l'oggettivita' dell'intero processo.
    3.  La  valutazione dei dirigenti avviene secondo le disposizioni
vigenti in materia.
                              Art. 23.
                    Igiene e sicurezza sul lavoro
    1.  E' istituito il servizio di prevenzione e protezione INFM; il
responsabile  del  servizio  presso  la  sede  centrale  coordina  le
attivita'  degli  addetti  presso le unita' di ricerca e i laboratori
nazionali.
    2. I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono quelli
indicati nel Capo II del decreto legislativo n. 626/1994.
    3.  L'Istituto, attraverso il servizio di prevenzione, garantisce
l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia,  con  particolare
riguardo:
      all'informazione,   formazione   e   controllo   sanitario  del
personale;
      all'adeguamento   delle   misure  di  prevenzione  rispetto  al
progresso tecnico;
      all'individuazione  di  procedure  per gli aspetti del processo
produttivo che non siano esplicitamente contemplati nella normativa.
    4.  Le  procedure  di  gestione della sicurezza sono indicate nel
documento  di  valutazione  dei  rischi,  custodito  presso  la  sede
centrale  (Struttura  di  coordinamento  gestionale)  dell'Istituto e
presso  le  strutture  operative. In esso sono altresi' richiamate le
norme  tecniche e la legislazione nazionale e comunitaria applicabile
alla realta' dell'Istituto.
    5.   I  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  sono
individuati  all'interno  delle  rappresentanze sindacali unitarie, e
partecipano  alle  attivita'  di  gestione della sicurezza secondo le
attribuzioni di cui al Capo V del decreto legislativo n. 626/1994.
    6.  I  dipendenti  sono  tenuti  alla frequentazione dei corsi di
formazione  previsti in tema sicurezza sul lavoro. La formazione puo'
essere  erogata  anche attraverso l'ausilio di pacchetti multimediali
destinati alla formazione con metodologie interattive.
                              Art. 24.
                   Trattamento dei dati personali
    L'Istituto,  nel  rispetto  del principio della trasparenza negli
atti della pubblica amministrazione, effettua il trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni    e   integrazioni,   con   le   modalita'   descritte
nell'apposito  regolamento  per  la  disciplina del trattamento e dei
casi  di comunicazione e diffusione dei dati personali e nei relativi
manuali operativi.