L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 maggio 2000,
  Premesso  che  sono stati portati all'attenzione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  problemi interpretativi riguardanti
quanto disposto dal capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto
del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 186 del 10 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP
in  materia  di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il
settore  elettrico  (di  seguito: decreto del Ministro dell'industria
4 agosto 1994);
  Premesso che la sopracitata disposizione prevede che "Limitatamente
alle  forniture [in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa
tensione  e  per  quelle  a media tensione non regolate dalle tariffe
multiorarie]  in  atto  alla  data  del  1o ottobre  1994, le imprese
fornitrici  procederanno  all'applicazione  del  tipo di tariffa piu'
conveniente  per  l'utente  in base all'utilizzazione della fornitura
nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa";
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interminesteriale dei prezzi
19 dicembre  1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 302, del 29 dicembre 1990;
  Visto  il  provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi,
14 dicembre  1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994;
  Vista  la  legge 17 dicembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 2,
comma 14 e l'art. 3, comma 1;
  Considerato  che  nel  capitolo  1,  punto  2, primo capoverso, del
decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994:
    per  "tipo  tariffa"  si  intende  la  tariffa  che  comprende  i
corrispettivi  concernenti: l'impegno di potenza; i prelievi oltre la
potenza impiegata; i prelievi oltre la potenza massima disponibile; i
consumi di energia elettrica;
    per  "tipo  di  trariffa  piu'  conveniente  per l'utente in base
all'utilizzazione    della    fornitura    nel   periodo   precedente
l'applicazione  della  presente  normativa" si intende la tariffa che
minimizza   la   spesa   complessiva   della  fornitura  dell'energia
elettrica, sulla base dell'impegno di potenza, degli eventuali superi
e dei consumi di energia elettrica, registrati nel periodo dei dodici
mesi precedente il 1o ottobre 1994;
  Considerato  che  la procedura seguita da alcune imprese fornitrici
nella  determinazione  del  tipo  di  tariffa  piu'  conveniente  per
l'utente  prevista  dal  capitolo  1,  punto  2, primo capoverso, del
decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, non ha considerato
i  corrispettivi  per superi dell'impegno di potenza, e ha portato di
conseguenza  all'applicazione  di  una tariffa diversa da quella piu'
conveniente per l'utente;
  Ritenuta  l'opportunita'  di confermare che l'applicazione del tipo
di   tariffa   piu'  conveniente  per  l'utente  minimizza  la  spesa
complessiva  della  fornitura  dell'energia  elettrica, e di definire
misure  per la rettifica delle tariffe nei casi in cui il decreto del
Ministro  dell'industria  4 agosto  1994  non sia stato correttamente
applicato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Applicazione  del  capitolo  I, punto 2, primo capoverso, del decreto
del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
                           4 agosto 1994.
  Le  imprese  fornitrici,  con riferimento alle forniture di energia
elettrica  di  cui  al  capitolo  1, punto 1 del decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  4 agosto  1994,
recante  modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di
sovrapprezzi   e  di  cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico,
applicano   il   tipo   di  tariffa  piu'  conveniente  per  l'utente
determinata come la tariffa che, al netto delle imposte, minimizza la
spesa  complessiva  della  fornitura,  tenendo  conto dell'impegno di
potenza;  dei prelievi oltra la potenza impegnata; dei prelievi oltre
la  potenza  massima  disponibile  e dei consumi di energia elettrica
registrati nel periodo dei dodici mesi precedente il 1o ottobre 1994.