Art. 2. Decorrenza e rimborsi Gli utenti titolari delle forniture di energia elettrica di cui all'articolo precedente, qualora le imprese fornitrici abbiano proceduto all'applicazione di un tipo di tariffa diverso da quello ivi previsto, hanno la facolta' di richiedere, entro il 30 giugno 2000, la rettifica del tipo di tariffa con decorrenza non antecedente il 1o ottobre 1994. A tal fine gli utenti devono presentare domanda alle medesime imprese fornitrici, o ai loro aventi causa, corredata dai documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica per il periodo 1o ottobre 1993 - 30 settembre 1994, indicando il periodo di tempo per il quale si richiede l'applicazione del tipo di tariffa piu' conveniente, Le imprese fornitrici sono tenute a provvedere ai rimborsi delle differenze e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.