Art. 2.
                        Decorrenza e rimborsi
  Gli  utenti  titolari  delle  forniture di energia elettrica di cui
all'articolo   precedente,  qualora  le  imprese  fornitrici  abbiano
proceduto  all'applicazione  di  un tipo di tariffa diverso da quello
ivi  previsto,  hanno  la  facolta' di richiedere, entro il 30 giugno
2000, la rettifica del tipo di tariffa con decorrenza non antecedente
il  1o ottobre  1994. A tal fine gli utenti devono presentare domanda
alle  medesime  imprese fornitrici, o ai loro aventi causa, corredata
dai  documenti  di  fatturazione  relativi  alla fornitura di energia
elettrica  per  il  periodo  1o ottobre  1993  -  30 settembre  1994,
indicando il periodo di tempo per il quale si richiede l'applicazione
del  tipo  di  tariffa  piu'  conveniente, Le imprese fornitrici sono
tenute  a  provvedere  ai rimborsi delle differenze e degli interessi
legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.