Art. 2.
  1.  L'incarico  di  responsabile tecnico delle imprese in attivita'
alla  data  di  entrata  in vigore della presente deliberazione, puo'
essere  assunto  e  dal  legale rappresentante dell'impresa, anche in
assenza   dei  requisiti  di  cui  alla  deliberazione  del  Comitato
nazionale  16  luglio  1999,  prot.  003.  In  tal  caso  le  imprese
interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque
anni dalla data dell'iscrizione.
  2.   Al   fine  di  dimostrare  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
intermediazione  e  commercio  dei  rifiuti  alla  data di entrata in
vigore della presente deliberazione, le imprese devono presentare:
    a)  dichiarazione,  resa  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  attestante le qualita' di rifiuti negoziate nell'anno precedente
la data di entrata in vigore della presente deliberazione;
    b)  documentazione  commerciale dalla quale risulti che l'impresa
ha  svolto  l'attivita'  di  intermediazione  e commercio dei rifiuti
nell'anno  precedente  la  data  di  entrata in vigore della presente
deliberazione;
    c)   documentazione   dalla   quale  risulti  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.