Art. 2. 1. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, puo' essere assunto e dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data dell'iscrizione. 2. Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono presentare: a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le qualita' di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione; b) documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione; c) documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.