Art. 3.
  L'efficacia  della  presente  deliberazione  decorre  dalla data di
entrata  in vigore del decreto riguardante le modalita' e gli importi
delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere presentate a favore
dello  Stato  di  cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5
febbraio  1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma
8, del medesimo decreto legislativo.
    Roma, 4 aprile 2000
                                               Il presidente: Pernice