Art. 3. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Roma, 4 aprile 2000 Il presidente: Pernice