Avvertenza:
    Il  testo  aggiornato  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,  qui  pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ai  sensi
dell'art.  11,  comma  2,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  comma  3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto, integrate dalle nuove disposizioni, sia di
quelle  richiamate  nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
trascritti.
    Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  n.  122  del  27 maggio  1995, sono state, pertanto,
inserite  le  modifiche  (evidenziate  con caratteri corsivi) ad esso
apportate  dal  decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, pubblicato
in questo stesso supplemento.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del rapporto di
impiego  del  personale  delle  Forze di polizia anche ad ordinamento
militare  e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili
e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva,
sono  stabilite  dal  presente  decreto  legislativo.  Il rapporto di
impiego  del  personale  civile e militare con qualifica dirigenziale
resta    disciplinato    dai    rispettivi   ordinamenti   ai   sensi
dell'articolo 2,  comma  4,  e  delle  altre disposizioni del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e  per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione  di  separati  decreti  del  Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
 
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  2 del decreto
          legislativo    3 febbraio    1993,    n.    29,    recante:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dall'art. 2
          del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  e'  il
          seguente:      "4.  In  deroga  ai  commi  2  e 3 rimangono
          disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
          ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
          procuratori  dello  Stato,  il  personale  militare e delle
          Forze  di  polizia  di  Stato,  il personale della carriera
          diplomatica  e  della  carriera prefettizia, quest'ultima a
          partire  dalla qualifica di vice consigliere di prefettura,
          nonche'  i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono  la loro
          attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio
          1947,  n.  691,  e  dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
          ottobre 1990, n. 287".