Art. 2.
                            Provvedimenti
  1.   Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   di  cui
all'articolo 1,  comma  2,  concernente  il  personale delle Forze di
polizia e' emanato:
    A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una  delegazione  di  parte  pubblica  composta  dal  Ministro per la
funzione  pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del
tesoro,   della  difesa,  delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
politiche   agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul
piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale dello Stato individuate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni   vigenti   per   il  pubblico  impiego  in  materia  di
accertamento  della  rappresentativita'  sindacale,  misurata tenendo
conto  del  dato  associativo  e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le
loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte
pubblica   e  sindacale,  con  apposito  accordo,  recepito,  con  le
procedure  di  cui  all'articolo 7,  commi  4  e  11, con decreto del
Presidente  della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore,
il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto
del solo dato associativo;
    B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a
seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i
Sottosegretari   di   Stato   rispettivamente   delegati  alla  quale
partecipano,  nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa
e  delle  finanze,  i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e
della  Guardia  di  finanza  o  loro delegati ed i rappresentanti del
Consiglio  centrale  di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e
Guardia di finanza).
  2.   Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   di  cui
all'articolo 1,  comma 2, concernente il personale delle Forze armate
e'  emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione
pubblica,  del  tesoro  e  della  difesa,  o  Sottosegretari di Stato
rispettivamente  delegati,  alla quale partecipano, nell'ambito della
delegazione  del  Ministro  della  difesa,  il Capo di stato maggiore
della  Difesa  o  suoi  delegati  ed  i  rappresentanti dei Consiglio
centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito, Marina ed
Aeronautica).
  3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1,
lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale.  Nelle  delegazioni  dei  Ministeri  della  difesa e delle
finanze di cui al comma 1, lettera B), e al comma 2 le rappresentanze
militari  partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
Consiglio  centrale  di rappresentanza (COCER), in modo da consentire
la rappresentanza di tutte le categorie interessate.