Art. 7.
                            Procedimento
  1.  Le  procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica  di  cui  all'articolo 2  sono avviate dal Ministro per la
funzione  pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti   dai  precedenti  decreti.  Entro  lo  stesso  termine,  le
organizzazioni  sindacali  del  personale  delle  Forze di polizia ad
ordinamento  civile  possono presentare proposte e richieste relative
alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo'
presentare  nel  termine  predetto,  anche  separatamente per sezioni
Carabinieri,  Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte
e  richieste  al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della
difesa  e,  per la Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per
il  tramite  dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
  1-bis.   Le   procedure   di   cui   all'articolo 2,  hanno  inizio
contemporaneamente  e  si  sviluppano con carattere di contestualita'
nelle   fasi   successive,   compresa   quella  della  sottoscrizione
dell'ipotesi  di  accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile, e della sottoscrizione dei relativi
schemi  di provvedimento, per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
  2.  Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il
Ministro  per  la  funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle
delegazioni  di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai
commi  3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni
di  parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
e  dei  COCER  di  cui  all'articolo 2,  nonche' delle organizzazioni
sindacali  rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2.
  3.   Le   trattative  per  la  definizione  dell'accordo  sindacale
riguardante  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  di  cui
all'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  si svolgono in riunioni cui
partecipano   i   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali
legittimate  a  parteciparvi  ai sensi della citata disposizione e si
concludono  con  la  sottoscrizione  di  una ipotesi unica di accordo
sindacale.
  4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo
di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri  ed  ai  Ministri  che  compongono  la  delegazione di parte
pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
  5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello schema di provvedimento
riguardante  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare di cui
all'articolo 2,  comma  1,  lettera  B),  si svolgono in riunioni cui
partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri
e   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e  rappresentanti  delle
rispettive  sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
  6.  Le  sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di  finanza del Consiglio
centrale  di  rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla
ricezione  dello  schema  di provvedimento di cui al comma 5, possono
trasmettere,  ove  dissenzienti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al
predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
  7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello schema di provvedimento
riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati  dello  stato  maggiore  della Difesa e i rappresentanti del
COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
  8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del  Consiglio
centrale  di  rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla
ricezione  dello  schema  di provvedimento di cui al comma 7, possono
trasmettere,  ove  dissenzienti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al
predetto schema, per il tramite dello stato maggiore Difesa.
  9.  Per  la  formulazione  di pareri, richieste ed osservazioni sui
provvedimenti    in   concertazione,   il   Consiglio   centrale   di
rappresentanza  (COCER)  si  articola  e  delibera  nei  comparti.  I
comparti  interessati  sono  due  e  sono formati rispettivamente dai
delegati  con  rapporto  d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed
Aeronautica,  e  dai  delegati  con  rapporto d'impiego delle sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
  10.  L'ipotesi  di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi
di  provvedimento  di  cui  ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi
prospetti  contenenti  l'individuazione  del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche'
la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi
compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata,
con   l'indicazione   della  copertura  finanziaria  complessiva  per
l'intero   periodo   di  validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,
altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero
di  sospendere  l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata
esorbitanza  dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta
-  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri o delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per
il  tramite  dei  rispettivi  Comandi generali o dello stato maggiore
della  Difesa  -  al  Nucleo  di  valutazione della spesa relativa al
pubblico   impiego,   istituito   presso   il   Consiglio   nazionale
dell'economia  e  del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (a), di controllo e certificazione dei costi esorbitanti
sulla  base  delle  rilevazioni  effettuate dalla Ragioneria generale
dello  Stato, dal Dipartimento della funzione pubblicae dall'Istituto
nazionale di statistica. Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla  richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi
di  provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente,  anche  a  carico  di esercizi successivi, impegni di
spesa   eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel  documento  di
programmazione  economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella
legge   finanziaria   e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
bilancio.  In  nessun  caso possono essere previsti oneri aggiuntivi,
diretti  o  indiretti,  oltre il periodo di validita' dei decreti del
Presidente  della  Repubblica  di cui al comma 11, in particolare per
effetto della decorrenza dei benefici a regime.
  11.   Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze
di  polizia  ad  ordinamento  civile  e degli schemi di provvedimento
riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare  e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie
ed  esaminate  le  osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva gli
schemi   dei   decreti   del   Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 1,   comma   2.   I  decreti  sono  adottati  in  deroga
all'articolo 17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400  (b),  e  si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
  11-bis.  Nel  caso  in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio
del  controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma
11,   richieda   chiarimenti   o   elementi   integrativi,  ai  sensi
dell'articolo 3,  comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (c), le
controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro 15 giorni.
  12.  La  disciplina  emanata  con  i  decreti  del Presidente della
Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti
normativi  e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini
di  scadenza  previsti  dai  precedenti decreti, e conserva efficacia
fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
  13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente
decreto  non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio
delle  relative  procedure,  il  Governo  riferisce  alla  Camera dei
deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  nelle  forme  e nei modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti.
Riferimenti  normativi:      (a)  Il  testo  dell'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza
pubblica", e' il seguente:
    Art.  10  (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego).  -  1.  Per  la  valutazione  della  dinamica  della  spesa
conseguente  ai  trattamenti  giuridici  ed  economici  dei  pubblici
dipendenti e' istituito un Nucleo di valutazione.
    2.  Abrogato  dall'art.  74,  del  decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
    3.  Il  Nucleo  di  valutazione  e'  composto da sette componenti
nominati  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica su proposta
formulata  congiuntamente  dai Presidenti della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del
numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di
contabilita' di Stato.
    4.  I  componenti  del Nucleo di valutazione durano in carica sei
anni.
    5.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  il Nucleo di
valutazione  si  avvale  delle strutture e del personale del CNEL che
puo'  instaurare  rapporti  convenzionali  con soggetti estranei alla
Pubblica amministrazione.
    6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le
pubbliche  amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello
Stato".
    (b)  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
il seguente:
    "Art.  17  (Regolamenti).  -  1. Con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il  parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
(*)  giorni  dalla  richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
      a) l'esecuzione  delle  leggi e dei decreti legislativi nonche'
dei regolamenti comunitari;
      b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei decreti
legislativi  recanti  norme  di  principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
      c) le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di  atti  aventi  forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
      d) l'organizzazione  ed  il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
      e)  abrogata  dall'art.  74  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
    2.   Con   decreto   del   Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
Stato,  sono  emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari.
    3.  Con  decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate
al  ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
    4.  I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed   interministeriali,   che   devono  recare  la  denominazione  di
"regolamento",  sono  adottati  previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
    4-bis.   L'organizzazione   e  la  disciplina  degli  uffici  dei
Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai sensi del
comma  2,  su  proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il
Presidente  del  Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro,
nel  rispetto  dei  principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  con  i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
      a) riordino  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  i
Ministri  ed  i  Sottosegretari  di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno  esclusive  competenze  di  supporto  dell'organo  di direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
      b) individuazione   degli   uffici   di   livello  dirigenziale
generale,   centrali  e  periferici,  mediante  diversificazione  tra
strutture  con  funzioni  finali  e  con  funzioni strumentali e loro
organizzazione   per   funzioni   omogenee   e   secondo  criteri  di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
      c) previsione    di    strumenti    di    verifica    periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
      d) indicazione  e  revisione  periodica della consistenza delle
piante organiche;
    (*)  L'art.  17,  comma  27,  della legge 15 maggio 1997, n. 127,
riduce a quarantacinque giorni tale termine.
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per  la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
    (c)  Il  testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994,
n.  20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti", e' il seguente:
    "2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano
efficacia  se  il  competente  ufficio  di  controllo  non ne rimetta
l'esame  alla  sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal
ricevimento.   Il   termine   e'  interrotto  se  l'ufficio  richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni
dal   ricevimento   delle  controdeduzioni  dell'amministrazione,  il
provvedimento  acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame
alla  sezione  del  controllo.  La sezione del controllo si pronuncia
sulla   conformita'  a  legge  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
deferimento  dei  provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi
richiesti   con  ordinanza  istruttoria.  Decorso  questo  termine  i
provvedimenti  divengono  esecutivi.  Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742".