Art. 8.
              Procedure di raffreddamento dei conflitti
  1.    Al    fine   di   assicurare   la   sostanziale   omogeneita'
nell'applicazione   delle   disposizioni   recate   dai  decreti  del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni
ed  i  Comandi  generali interessati provvedono a reciproci scambi di
informazione, anche attraverso apposite riunioni.
  2.  Le  procedure  di  contrattazione  e  di  concertazione  di cui
all'articolo 2   disciplinano  le  modalita'  di  raffreddamento  dei
conflitti  che  eventualmente  insorgano nell'ambito delle rispettive
amministrazioni  in sede di applicazione delle disposizioni contenute
nei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui al medesimo
articolo 2.  Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze
di    polizia   ad   ordinamento   civile,   presso   le   rispettive
amministrazioni   vengono   costituite   commissioni   aventi  natura
arbitrale.
  3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  di  cui  all'articolo 2
insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il
personale  interessato,  i  soggetti  di  cui al predetto articolo 2,
ossia  le  amministrazioni,  le organizzazioni sindacali e le sezioni
COCER,  per  il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato
maggiore  della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione
pubblica,  formulando  apposita  e  puntuale  richiesta  motivata per
l'esame  della  questione interpretativa controversa. Il Ministro per
la  Funzione  pubblica  entro  trenta giorni dalla formale richiesta,
dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e
2,  puo'  fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale
di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni
che  partecipano  alle  concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  B),  e  comma  2.  L'esame  della  questione  interpretativa
controversa  di  interesse  generale  deve  espletarsi nel termine di
trenta  giorni  dal  primo  incontro.  Sulla  base  dell'orientamento
espresso  dalle  citate  delegazioni,  il  Ministro  per  la funzione
pubblica,  ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge
29 marzo  1983,  n. 93 (a), e della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b),
provvede  ad  emanare  conseguenti direttive contenenti gli indirizzi
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.
 
          Riferimenti normativi:     (a) Il testo del primo comma, n.
          2),  dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante
          "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente:
              "Art.  27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del
          Dipartimento  della funzione pubblica). - Nell'ambito della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito il
          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
                1) (omissis);
                2)   l'attivita'  di  indirizzo  e  di  coordinamento
          generale in materia di pubblico impiego;".
              (b)  La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".