Art. 3. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; d) definire iniziative, anche a livello normativo inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112. Il Ministro per gli affari regionali ha altresi' facolta' di esercitare le funzioni oggetto del presente decreto anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Vannino Chiti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 8 maggio 2000 Il Presidente: Amato Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 307