Art. 3.
  Il Ministro e' altresi' delegato a:
    a) designare  rappresentanti  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti,
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
    b) costituire  commissioni  di  studio  e  consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
    c) provvedere,  nelle  predette  materie, ad intese e concerti di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
    d) definire   iniziative,  anche  a  livello  normativo  inerenti
all'attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli
adempimenti  ad  esso  conseguenti,  con  particolare  riferimento al
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112.
  Il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ha  altresi' facolta' di
esercitare  le  funzioni  oggetto  del  presente decreto anche per il
tramite  del  Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri dott. Vannino Chiti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.
    Roma, 8 maggio 2000
                                                 Il Presidente: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 307