Art. 1-bis.
             Verifica e programmazione degli interventi
  1.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'ambito  degli interventi previsti dal presente decreto, promuove
un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate
tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui
agli  articoli  14  e  15  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (a) per
quanto  riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attivita':
    a) valutazione  dell'efficacia  degli  interventi stessi rispetto
allo sviluppo economico delle aree interessate;
    b) verifica   dello   stato   di   attuazione  complessivo  degli
interventi,   con   particolare   riferimento  a  quelli  oggetto  di
cofinanziamento comunitario;
    c) elaborazione   di   proposte  circa  la  programmazione  delle
risorse,   tenuto   conto  delle  esigenze  di  sviluppo  delle  aree
interessate;
    d) elaborazione  di proposte per la necessaria integrazione degli
interventi con quelli di competenza regionale;
    e) valutazione (( delle proposte )) di cui all'articolo 6-bis;
    f) elaborazione  di  proposte  per  la  promozione e l'attuazione
degli interventi.
              (a)  Si  riporta  il testo degli articoli 14 e 15 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento vedasi in nota
          all'art. 1):
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
              2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 2-bis si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
              3.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
              3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
              4.  Qualora  il  motivato dissenso alla conclusione del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            4-bis.  La  conferenza  di  servizi puo' essere convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
          da   una   delle  amministrazioni  che  curano  l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve
          precedere  gli altri connessi. L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta".
            "Art.  15.  - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
          dall'art.  14,  le amministrazioni pubbliche possono sempre
          concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
          in collaborazione di attivita' di interesse comune.
            2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
          le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".