Art. 10. Concessione definitiva delle agevolazioni 1. Dopo il ricevimento della documentazione (( prevista dall'articolo 9, comma 9, )) da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per (( i programmi diversi da quelli )) di cui all'articolo 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma (( stesso )) con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (a). 2. Per (( i programmi )) di cui all'articolo 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma (( medesimo )) e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6. 3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per (( i programmi )) di cui all'articolo 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'articolo 9, (( comma 9. )) 4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'articolo 9, (( comma 9, )) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. (( Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9 vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa. )) 5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono (( a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, )) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a (( richiedere alle imprese medesime )) le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'articolo 8, comma 6. 6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5. 7. (Soppresso). (a) Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: "3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e societa' di locazione finanziaria convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1o marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalita' di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti".