Art. 10.
              Concessione definitiva delle agevolazioni
  1.   Dopo   il   ricevimento   della   documentazione  ((  prevista
dall'articolo 9, comma 9, )) da parte delle banche concessionarie, il
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per (( i
programmi  diversi  da  quelli  ))  di  cui  all'articolo 9, comma 6,
dispone  accertamenti  sull'avvenuta  realizzazione  del programma ((
stesso )) con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3
del  decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104 (a).
  2. Per (( i programmi )) di cui all'articolo 9, comma 6, l'avvenuta
realizzazione del programma (( medesimo )) e' attestata attraverso le
dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.
  3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4,
l'ammontare  degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato
nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per ((
i  programmi )) di cui all'articolo 9, comma 6, nella relazione sullo
stato  finale  del  programma  delle  banche  concessionarie  di  cui
all'articolo 9, (( comma 9. ))
  4.  Sulla  base  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1 e della
relazione  finale  di cui all'articolo 9, (( comma 9, )) il Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  provvede  al
ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione
del   decreto   di   concessione   definitiva  o  alla  revoca  delle
agevolazioni.  (( Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa
al  procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti
degli  accertamenti  di  cui  al comma 1 e la relazione finale di cui
all'articolo  9,  comma  9  vengono portati a conoscenza dell'impresa
stessa. ))
  5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie
provvedono (( a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  quanto  eventualmente ancora dovuto alle imprese
beneficiarie,  ))  secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 7, ivi
compreso  il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a ((
richiedere  alle  imprese  medesime )) le somme non dovute rivalutate
e maggiorate come specificato all'articolo 8, comma 6.
  6.  Il  decreto  di  concessione  definitiva di cui al comma 4 deve
essere  emanato  entro nove mesi dal ricevimento della documentazione
di  cui  all'articolo 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede
secondo quanto disciplinato al comma 5.
  7. (Soppresso).
              (a)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 4, comma 3, del
          citato  decreto-legge  8 febbraio  1995,  n. 32, convertito
          dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
              "3.   Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   su  richiesta  delle  imprese,  dispone
          l'erogazione  di  un  anticipo, nella misura massima del 50
          per  cento  dell'importo  del  contributo in conto capitale
          spettante  ai  sensi  della legge 1o marzo 1986, n. 64, nei
          limiti  delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento
          dell'anticipo  e'  effettuato previa presentazione da parte
          dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione
          dell'anticipo  medesimo,  di  fidejussione  bancaria  o  di
          polizza  assicurativa.  Per  i  progetti di investimento di
          importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a
          seguito  dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione
          degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per
          la   fruizione   dei  benefici  consiste  nell'esame  delle
          risultanze  istruttorie  e  della  relazione  finale  degli
          istituti  di  credito  e  societa' di locazione finanziaria
          convenzionati,  nonche'  nel  riscontro  della  sussistenza
          delle  dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma
          1,  attestanti  gli  specifici  requisiti  individuati  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo
          superiore,  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  provvede,  ai  sensi  del  comma  settimo
          dell'art.  18  della  legge  26 aprile  1983,  n. 130, alla
          nomina  di  apposite  commissioni, i cui oneri sono posti a
          carico  delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le
          vigenti  disposizioni  sugli accertamenti per le operazioni
          gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria
          dei  macchinari.  Gli  accertamenti  finali sui progetti di
          investimento  gia' ammessi ai benefici della legge 1o marzo
          1986,  n.  64,  di competenza del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati
          con  le  modalita'  di  cui al presente comma, qualora alla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non
          risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla
          realizzazione degli investimenti".