Art. 11. Controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle banche concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti. 1-bis. (( Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a), attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. )) (a) Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.