Art. 11.
                        Controlli e ispezioni
  1.   In   ogni   fase   e  stadio  del  procedimento  il  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  puo'  disporre
controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui  soggetti  che hanno
richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione  delle  agevolazioni  medesime, sull'attivita' delle banche
concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.
  1-bis.  ((  Ai  fini  del  monitoraggio  dei  programmi  agevolati,
l'impresa  beneficiaria,  a  partire  dal  ricevimento del decreto di
concessione   provvisoria  di  cui  all'articolo 6,  comma  7,  invia
periodicamente  alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal
proprio  legale  rappresentante  o  suo procuratore speciale ai sensi
dell'articolo  4  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15, e successive
modifiche  e  integrazioni (a), attestante lo stato d'avanzamento del
programma,   i   dati   utili  alla  determinazione  degli  eventuali
scostamenti  degli  indicatori  di  cui all'articolo 6, comma 4 e gli
ulteriori  eventuali elementi individuati con circolare del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede
al  detto  invio  entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura di ciascun
esercizio  sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime
del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e'
dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione
del  programma.  La  mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei
dati  richiesti  puo'  determinare,  previa contestazione all'impresa
inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. ))
              (a)  Per  il  testo  dell'art.  4 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.