Art. 2.
 Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni
((  1.   Le   agevolazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488 (a) sono destinate alle imprese
operanti  nei settori di attivita' individuati dalle direttive di cui
all'articolo  1,  comma  1,  in relazione a programmi di investimento
promossi  nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32,  convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.
104  (b), e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono
concesse  ed  erogate secondo le modalita' e i criteri previsti dalle
dette   direttive,  nonche'  secondo  le  disposizioni  del  presente
regolamento.  I  predetti  soggetti  sono ammessi alle agevolazioni a
condizione  che,  alla  data della relativa domanda, abbiano la piena
disponibilita'   dell'immobile   dell'unita'   produttiva  ove  viene
realizzato   il   programma,   rilevabile  da  un  idoneo  titolo  di
proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria,
o  comodato,  risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno
di  tali  diritti  in  data  certa  di  fronte  a terzi, ovvero da un
contratto  preliminare di cui all'articolo 1351 (c) del codice civile
previamente  registrato;  tale immobile deve essere gia' rispondente,
in  relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli
edilizi,   urbanistici  e  di  destinazione  d'uso.  La  detta  piena
disponibilita',  inoltre,  deve  garantire  l'uso  previsto  dei beni
agevolati  per  tutto  il  periodo  di  cui  all'articolo 8, comma 1,
lettera  b).  Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono
essere  costituiti  ed  iscritti  al  registro delle imprese e devono
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo
sottoposti   a   procedure   concorsuali   ne'   ad   amministrazione
controllata.
  2. (Soppresso).))
  3.  Ciascuna  ((  domanda  ))  di  agevolazioni  e' correlata ad un
programma  organico  e funzionale, promosso nell'ambito della singola
unita'  produttiva,  da  solo  sufficiente a conseguire gli obiettivi
produttivi,   economici   ed  occupazionali  prefissati.  ((  A  tale
riguardo,  per  unita'  produttiva  si  intende  la  struttura, anche
articolata   su  piu'  immobili  fisicamente  separati  ma  prossimi,
finalizzata   allo   svolgimento   dell'attivita'   ammissibile  alle
agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,
gestionale  e funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di
una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita'
produttive,  ne'  la  presentazione  di  piu' domande, anche su bandi
successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano
relative  a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non
e' altresi' ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche
da  parte  di  imprese diverse, di piu' domande di agevolazione sullo
stesso  bando  -  considerando  a  tal  fine  anche  quelle  inserite
automaticamente  ai  sensi dell'articolo 6, comma 8 - ne', qualora il
programma  medesimo  sia stato gia' agevolato ai sensi della presente
normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un
bando  successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura
inferiore   a   quella   richiesta  dall'impresa,  e'  consentita  la
presentazione  per  il  programma medesimo di una nuova domanda in un
bando  successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata
da  una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello
stesso  bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma
8,  fanno  convenzionalmente  parte del medesimo programma organico e
funzionale  e,  quindi,  sono  oggetto di un'unica domanda, tutti gli
investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva
relativi  alla  stessa  tipologia  di cui all'articolo 3, comma 1. In
presenza  di un programma gia' agevolato, fatta salva l'ipotesi della
rinuncia  all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione,
per  la  medesima  unita'  produttiva,  di una domanda relativa ad un
nuovo  programma  nei  sei  mesi  successivi  alla data della domanda
relativa  al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando,
per  quest'ultimo,  la  banca  concessionaria  non  abbia  effettuato
l'erogazione  della  prima  quota di cui all'articolo 7, comma 1, per
stato  d'avanzamento  ovvero,  trattandosi di nuovo impianto, non sia
stata  presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione
di  cui  all'articolo  6, comma 10, attestante la data di ultimazione
del  programma  stesso;  tali  divieti  non ricorrono per i programmi
soggetti  alla  notifica  alla  Commissione  europea  ai  sensi della
disciplina  di  cui alla Decisione 2496/96/CECA della Commissione del
18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore
della   siderurgia   (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,
G.U.C.E.,  L388  del  28 dicembre  1996), all'inquadramento di alcuni
settori  siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988),
al  regolamento  CE  1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che
modifica   il   regolamento  CE  3094/95  relativo  agli  aiuti  alla
costruzione   navale   (G.U.C.E.   L251  del  3 ottobre  1996),  alla
disciplina  degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche
96/C94  (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disciplina degli aiuti
di  Stato  all'industria  automobilistica  97/C279 (G.U.C.E. C279 del
15 settembre  1997),  alla  disciplina  multisettoriale  degli  aiuti
regionali  destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107
del  7 aprile  1998)  e  successive  modifiche e integrazioni. Non e'
altresi'  ammessa  la  presentazione  di  una  domanda relativa ad un
programma  o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi
natura  previste  da  altre  norme statali, regionali o comunitarie o
comunque  concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  a  meno che
l'impresa  beneficiaria  non  vi  abbia  gia' formalmente rinunciato,
fatto  salvo  quanto  eventualmente  previsto  dalle direttive di cui
all'articolo  2,  comma  1. Le domande che, alla data di chiusura dei
termini   di  presentazione  delle  stesse,  risultano  inoltrate  in
difformita'   alle   ipotesi  sopra  indicate  non  sono  considerate
ammissibili  e  le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate
previa  comunicazione  agli  interessati;  a  tal  fine,  le  domande
inserite  automaticamente  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  8, si
intendono  anch'esse  inoltrate  alla  suddetta  data di chiusura dei
termini  di  presentazione  delle domande ovvero, qualora successiva,
alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  decreto  di  formazione delle graduatorie del bando di
provenienza  di  tali domande. I suddetti programmi possono prevedere
anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso
una  delle  societa'  di  leasing  di  cui  all'articolo  1, comma 3,
convenzionate con le banche concessionarie.
  4. (Soppresso).
  5.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  le  imprese beneficiarie
vengono  classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i
criteri   stabiliti,  sulla  base  della  disciplina  comunitaria  in
materia,  con  i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  18 settembre  1997  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del
27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 266 del 14 novembre 1997).
  6. (Soppresso).
  7. (Soppresso).
  8. (Soppresso).
  9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base
delle   spese   ammissibili   di  cui  all'articolo  4,  sono  quelle
individuate  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  entro  i  limiti  massimi  decisi dalla Commissione
europea.
  10. (Soppresso). ))
  11.  L'impresa  richiede  le  agevolazioni nell'ambito delle misure
massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e'
espressa  in  equivalente  sovvenzione  netto  (ESN) o in equivalente
sovvenzione  lordo  (ESL) dell'investimento iniziale, (( ai sensi del
punto  4  delle  direttive  del  CIPE del 27 aprile 1995 e successive
modifiche e integrazioni (d), )) come percentuale del valore ottenuto
attualizzando, all'epoca in cui (( il programma e' stato avviato )) a
realizzazione   e  mediante  calcolo  basato  sull'anno  solare,  gli
investimenti  fissi  ammissibili.  L'attualizzazione viene effettuata
dalle  banche  concessionarie  sulla  base  della  suddivisione degli
investimenti  per  anno  solare  indicata  dall'impresa nel modulo di
domanda  e  sulla  base  degli  eventuali  aggiornamenti  della banca
medesima,  a  conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle
spese.
  12.  Ai  fini  della concessione provvisoria di cui all'articolo 6,
comma  7,  l'importo  delle  agevolazioni espresso in ESN o in ESL e'
rivalutato,   in   relazione   al   piano   di  disponibilita'  delle
agevolazioni  stesse in quote annuali di cui all'articolo 7, comma 1,
((  assumendo,  solo  a  detti  fini,  convenzionalmente  che,  per i
programmi  soggetti  alla notifica alla Commissione europea di cui al
comma  3,  tale  piano  sia differito di un anno.)) L'ammontare delle
agevolazioni  concedibili  e'  determinato  quale somma delle singole
quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni
espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale.
  13.    Il    tasso    da    applicare    per   le   operazioni   di
attualizzazione-rivalutazione,   come  disciplinato  dalla  normativa
comunitaria  in  materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel
corso  dell'anno,  ed e' determinato sulla base del tasso indicativo,
definito  come  tasso  di  rendimento  medio  dei titoli di Stato sul
mercato  secondario,  previa  armonizzazione  da  parte dell'Istituto
monetario  europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali.
A partire dal 1o gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei
tassi  indicativi  rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre
precedenti  e,  nel  corso  dell'anno  medesimo,  viene  sottoposto a
revisione  qualora  si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi
indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da
applicare  per  il  calcolo  dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo
programma  di  investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a
realizzazione  del  programma  medesimo.  Nel  caso  di  programmi da
avviare  successivamente  alla  data  di  concessione provvisoria, si
applica  in  via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di
concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  la  determinazione  del  tasso da applicare per le
operazioni   di   attualizzazione/rivalutazione   e'   adeguata  alle
eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea.
  14.  L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna
delle  quote  di  cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in
relazione  al  tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente
individuato,   all'ammontare  degli  investimenti  ammissibili,  alla
effettiva  realizzazione temporale degli stessi ((e, limitatamente ai
programmi  soggetti  alla notifica alla Commissione europea di cui al
comma  3,  previo  ricalcolo,  a  seguito  degli esiti della notifica
stessa,  sulla  base  delle  effettive  date di disponibilita' di cui
all'articolo  7, comma 1; resta fermo in ogni caso )) che gli impegni
assunti  con il decreto di concessione provvisoria non possono essere
in alcun modo aumentati.
              (a)   Per   il   testo   dell'art.   1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla lege 19 dicembre 1992, n. 488, vedasi
          nelle note all'art. 1.
              (b)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 1, del
          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32, convertito, senza
          modificazioni,   dalla   legge   7 aprile   1995,   n.  104
          (Disposizioni  urgenti  per accelerare la concessione delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
          per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale).
              "Art.  1.  -  Ai fini dell'attuazione della politica di
          intervento  nelle aree depresse del territorio nazionale e,
          in  particolare,  dell'applicazione  dell'art.  3, comma 1,
          della  legge  19 dicembre  1992,  n. 488, di conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  22 ottobre
          1992,  n.  415,  e  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          3 aprile   1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, si intende:
                a) per   "aree  depresse  quelle  individuate  o  che
          saranno   individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita'
          europee   come   ammissibili   agli  interventi  dei  fondi
          strutturali,  obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
          base  delle  analoghe  caratteristiche  e quelle rientranti
          nelle  fattispecie  dell'art.  92, paragrafo 3, lettera c),
          del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
                b) per  "programmazione negoziata la regolamentazione
          concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico
          competente  e  la  parte o le parti pubbliche o private per
          l'attuazione  di  interventi  diversi, riferiti ad un'unica
          finalita'  di  sviluppo,  che  richiedono  una  valutazione
          complessiva delle attivita' di competenza;
                c) per  "accordo  di  programma  l'accordo  promosso,
          anche   ai   sensi   delle  vigenti  disposizioni,  da  una
          amministrazione  centrale con i soggetti pubblici e privati
          interessati   quando,   per   l'attuazione   di  interventi
          programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di
          regioni,  enti locali e altri soggetti pubblici e privati e
          amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con
          l'accordo   si  attua  il  coordinamento  delle  azioni  di
          rispettiva  competenza,  si  definiscono  le  modalita'  di
          esecuzione    da    parte   di   ciascuna   amministrazione
          partecipante,    il    controllo    dell'attuazione   degli
          interventi,  la  verifica  del  rispetto  delle  condizioni
          fissate,   la   individuazione   di   eventuali  ritardi  o
          inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o
          parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;
                d) per "contratto di programma il contratto stipulato
          tra  l'amministrazione  ed una grande impresa o un gruppo o
          un   consorzio   di   medie   e   piccole  imprese  per  la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                e) per  "intesa di programma l'accordo tra i soggetti
          istituzionali competenti in un determinato settore, con cui
          gli   stessi   si   impegnano   a  collaborare  mettendo  a
          disposizione  le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  la
          realizzazione   di   una  serie  di  azioni  ed  interventi
          specifici,    collegati   funzionalmente   in   un   quadro
          pluriennale,  anche  se  non ancora globalmente definiti in
          tema di fattibilita';
                e-bis) per "patto territoriale l'accordo tra soggetti
          pubblici  e  privati  per  l'individuazione, ai fini di una
          realizzazione  coordinata,  di interventi di diversa natura
          finalizzati  alla  promozione  dello  sviluppo locale nelle
          aree  depresse  del  territorio nazionale, in linea con gli
          obiettivi  e  gli  indirizzi allo scopo definiti nel quadro
          comunitario  di sostegno approvato con decisione C 1835 del
          29 luglio 1994 della Commissione dell'Unione europea".
              (c)  Il  testo vigente dell'art. 1351 del codice civile
          e' il seguente:
              "Art.  1351  (Contratto  preliminare).  -  Il contratto
          preliminare  e'  nullo,  se non e' fatto nella stessa forma
          che la legge prescrive per il contratto definitivo".
              (d)  Per  la  deliberazione  CIPE  del  27 aprile 1995,
          vedasi nelle note all'art. 1.