Art. 5.
             Presentazione delle domande di agevolazione
  1.  Le  risorse  finanziarie  di ciascun anno sono suddivise in due
quote uguali e vengono attribuite alle (( imprese di cui all'articolo
2,  comma  1, )) attraverso due bandi, i cui termini di presentazione
delle  domande  sono fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato.  L'impresa  presenta entro detti
termini  la  domanda  di  ammissione  alle  agevolazioni ad una delle
banche  concessionarie  ovvero,  nel  caso  di  ((  programmi  )) che
prevedano  l'acquisizione,  in  tutto  o  in  parte,  di beni tramite
locazione  finanziaria,  ad  una  delle  societa'  di  leasing di cui
all'articolo  1,  comma  3, per il successivo tempestivo inoltro alla
banca   concessionaria  prescelta  dall'impresa.  ((  La  domanda  di
agevolazioni   e'  redatta  dall'impresa  utilizzando  esclusivamente
l'apposito  modulo  ed il relativo specifico software di compilazione
definiti    dal    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  con  propria  circolare  e  resi  disponibili anche
presso  le  banche  concessionarie  e  gli istituti collaboratori. Il
modulo   va  compilato  in  ogni  sua  parte  ed  accompagnato  dalla
documentazione   e   dalle  dichiarazioni  indicate  nella  circolare
medesima,  a  pena  di  inammissibilita'  della domanda. )) L'impresa
invia  altresi'  una  copia  fotostatica  del  modulo di domanda alla
regione  interessata.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,   sulla   base   delle  disponibilita'  finanziarie
dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio
decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando,
in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando.
((    2.  Qualora  il  programma  cui  si  riferisce  la  domanda sia
temporalmente  sovrapposto  ad  altri programmi della stessa impresa,
relativi  a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da
agevolare  ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al
comma  1  comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a
tali altre domande. ))
  3.  Il  modulo  deve  essere sottoscritto dal legale rappresentante
dell'impresa  che  richiede  le  agevolazioni  o  da  suo procuratore
speciale  ((  ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modifiche e integrazioni (a) )) e contiene, oltre ai
dati   ed   alle   informazioni   sull'impresa  e  sul  programma  di
investimenti,  specifiche  dichiarazioni  attestanti  la  sussistenza
delle   condizioni   oggettive   e   soggettive  per  l'accesso  alle
agevolazioni  richieste  e,  ((  fatto  salvo  il divieto specificato
all'articolo  2,  comma  3  in relazione ad eventuali agevolazioni di
qualsiasi   natura  gia'  concesse  per  il  medesimo  programma,  ))
l'impegno  a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria
delle  agevolazioni  e  prima  della  erogazione  delle  stesse,  che
l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e,
comunque,  di  rinunciare  ad  ottenere  per  i beni oggetto (( dello
stesso  programma  per il )) quale vengono richieste le agevolazioni,
altre  agevolazioni  statali,  regionali  o  comunitarie.  Il  modulo
contiene,  inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale
importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  a seguito degli
accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10
e  11, rivalutato e maggiorato come specificato all'articolo 8, comma
6.
((    4.  La  banca  concessionaria registra in ordine cronologico le
domande  presentate,  ne  verifica  la  completezza e la regolarita'.
Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b)
della  legge  7 agosto  1990, n. 241 (b), in merito alle richieste di
rettifica  dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui
modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini
del  calcolo  degli  indicatori  di  cui all'articolo 6, comnma 4 del
presente  regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di
cui  al  comma  1  e quella presentata al di fuori dei termini di cui
allo  stesso  comma  1 non e' considerata valida e viene respinta con
specifica  nota  contenente le relative motivazioni; la banca procede
analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in
difformita'  da  quanto  previsto  dal  Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software
da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare
i  dati  o  le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti
indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione
delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di
precisazioni  e  chiarimenti  della banca concessionaria in merito ai
dati  ed  alle  documentazioni  prodotti  ritenuti  necessari  per il
completamento  degli  accertamenti  istruttori di cui all'articolo 6,
comma  1,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla  data  del
ricevimento  della  richiesta  medesima;  qualora la risposta dovesse
intervenire  oltre  tale  termine,  ovvero dovesse risultare comunque
insufficiente,  la  domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e
la  banca  concessionaria  ne  da' tempestiva, motivata comunicazione
all'impresa  interessata.  Ai  fini  di  consentire  l'esercizio  dei
previsti  poteri  di controllo da parte del Ministero dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato,   le   banche  concessionarie
trasmettono  le  note  di  cui  al  presente comma anche al Ministero
stesso.  Nel  caso  di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le
suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.
  4-bis.  A  garanzia  della  volonta'  dell'impresa di realizzare il
programma   agevolato,   la   documentazione  allegata  alla  domanda
comprende   anche   la  ricevuta  del  versamento  di  una  cauzione,
effettuato  dall'impresa  istante  su  un  conto appositamente aperto
presso   la   banca  concessionaria  prescelta  per  l'istruttoria  e
fruttifero  di  interessi  al  tasso  applicato  alle  operazioni  di
rifinanziamento  marginale  della  Banca centrale europea, ovvero una
fidejussione  bancaria  o  una  polizza assicurativa, di pari importo
della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima  richiesta;  l'ammontare  relativo  a  detta  cauzione,  e  gli
interessi   sullo   stesso  riconosciuti,  ovvero  alla  fidejussione
bancaria  o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei
criteri   fissati   con  decreto  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  tenuto anche conto dell'entita' degli
investimenti  indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le
agevolazioni  concesse  nella  misura  richiesta  dall'impresa  siano
revocate  per  successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta
un'erogazione   per   stato  d'avanzamento  ovvero  qualora  non  sia
rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1),
si  procede  a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della
fidejussione  o  della  polizza, che confluisce nell'apposita sezione
del fondo di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 8 febbraio
1995,  n.  32,  convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995,   n.   1047   (c).   In   tutti  gli  altri  casi  la  cauzione
medesima, maggiorata  dei  relativi interessi maturati, e' rimborsata
all'impresa,  ovvero  la  fidejussione  o la polizza sono svincolate,
entro  un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il
rimborso  o  per  lo  svincolo,  secondo  le modalita' fissate con il
richiamato decreto ministeriale. ))
              (a)  Per  il  testo  dell'art.  4 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.
              (b)  Si  trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, della
          lettera b), della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
              "1. Il responsabile del procedimento:
                a) (omissis);
                b) accerta   d'ufficio   i   fatti,   disponendo   il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali";
              (c)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 4, comma 6, del
          citato  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito,
          senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
              "6.  La  quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
          del   decreto   legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  come
          sostituito   dall'art.   3,   da   assegnare  al  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  per
          l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
          del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  le eventuali
          ulteriori  risorse da attribuire per le finalita' di cui al
          comma  1  dello  stesso  art. 5, affluiscono ad un'apposita
          sezione   del   Fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio  1982,  n.  46.  Sono  a  carico della medesima
          sezione  gli  oneri per i compensi, da definire con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per non
          piu'  di  cinque  consulenti  giuridici di cui tre avvocati
          dello   Stato   da   utilizzare   per  la  definizione  del
          contenzioso   in  relazione  agli  interventi  agevolativi,
          nonche'  a  quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
          leggi  per  gli  interventi  nei  territori della Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre  1980,  del febbraio  1981  e  del marzo 1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".