Art. 6.
Procedure  e  termini  per  l'istruttoria  e  per la formazione delle
                             graduatorie
  1.   Ai   fini   della  formazione  delle  graduatorie,  le  banche
concessionarie,  sulla  base  delle  domande complete pervenute, (( e
tenuto   anche   conto   delle   indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato con la circolare di
cui all'articolo 5, comma 1, )) accertano:
    a) la    completezza    e    la   pertinenza   della   prescritta
documentazione;
    b) la   consistenza   patrimoniale   e  finanziaria  dell'impresa
richiedente  e,  ((  ove  occorra,  ))  dei  soggetti  promotori, con
particolare  riferimento  alla comprovata possibilita' che essi siano
in  grado  di  fare  fronte  agli  impegni finanziari derivanti dalla
realizzazione (( del programma; ))
    c) la  validita'  tecnico-economico-finanziaria (( del programma,
))  con  specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di
mercato  ed  al  piano  finanziario  per  la copertura dei fabbisogni
derivanti  dalla  realizzazione  degli  investimenti  e dalla normale
gestione   ed  in  particolare  all'adeguatezza  ed  alla  tempestiva
immissione  dei  mezzi  propri dell'impresa, in tempi coerenti con la
realizzazione  ((  del  programma,  ))  attraverso la simulazione dei
bilanci   e   dei   flussi   finanziari  dall'esercizio  di  avvio  a
realizzazione (( del programma )) a quello di entrata a regime (( del
programma )) medesimo;
    d) la   sussistenza   delle   condizioni   per   l'accesso   alle
agevolazioni  anche  con  riferimento  alla  dimensione  dell'impresa
richiedente  ed  alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla
tipologia (( del programma )) da agevolare;
    e) la  pertinenza  e  la  congruita'  delle  spese  esposte nella
domanda,  al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli
e per anno solare ed attualizzati;
    f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori
di cui al comma 4.
  2.  Le  banche  concessionarie inviano al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  ai fini della definizione delle
graduatorie  di  cui  al  comma  3,  il  modulo  di  domanda  di  cui
all'articolo  5,  (( comma 1 )) e le risultanze degli accertamenti di
cui  al  comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema
definito  in  sede  di  convenzione  di  cui all'articolo 1, comma 2,
nonche'  la  documentazione  definita  in sede di convenzione stessa.
L'invio  avviene  tra  il (( sessantesimo ed il novantesimo giorno ))
successivo  al  termine  finale di presentazione delle domande di cui
all'articolo   5,   comma   1.  Contestualmente  all'invio  di  dette
risultanze  al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna
impresa  la  cui  domanda  e'  istruita  con  esito positivo una nota
contenente  i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al
comma  4;  una  copia  di  detta  nota e' inviata per conoscenza alla
regione interessata.
  3. Entro il (( trentesimo giorno )) successivo al termine finale di
invio  delle  risultanze  degli  accertamenti  di  cui al comma 2, il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, sulla
base delle risultanze medesime, forma le graduatorie (( dei programmi
))  ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione.
((  Al  di fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali
la  comunicazione  all'impresa e' inviata dalla banca concessionaria,
il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
comunica  alle  imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le
motivazioni dell'esclusione. ))
  3-bis.    Il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed
al  fine  di  garantire  la  migliore  funzionalita' degli interventi
agevolativi,  puo'  modificare, con proprio decreto, i termini di cui
ai  commi  2  e 3, prorogando, in particolare, per non piu' di trenta
giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di
cui  al  comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti
termini  vengono  in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi
relativi  agli  accertamenti  istruttori  ed  alla  formazione  delle
graduatorie comprendano il mese di agosto.
((   4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3,
si   calcolano   e  si  sommano,  per  ciascun  programma,  i  valori
normalizzati  degli  indicatori  individuati  con le direttive di cui
all'articolo 1, comma 1, le cui modalita' di calcolo sono fissate con
la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.
  5. (Soppresso).
  6. (Soppresso). ))
  7.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
contestualmente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie,  adotta  il
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle
domande  inserite  nelle  graduatorie medesime, in ordine decrescente
dalla  prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna
graduatoria.
  8.  Le  domande  per  le  quali  non  e'  disposta  la  concessione
provvisoria   delle   agevolazioni,   a  causa  delle  disponibilita'
finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente
richieste,    sono   inserite   automaticamente,   invariate,   nella
graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo
valide,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  spese,  le  condizioni
previste   per  le  domande  originarie.  Qualora  l'impresa  intenda
mantenere  valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al
contempo,   riformulare   la   domanda   di   agevolazione,  rinuncia
formalmente  a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da
inviare  alla  banca  concessionaria  entro e non oltre trenta giorni
prima  del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di
cui  al  comma  2,  e ripresenta la domanda stessa entro i termini di
presentazione  relativi  al  solo  primo  bando utile successivo alla
rinuncia,  con le stesse modalita' di cui all'articolo 5, comma 1. ((
Le   domande   agevolate  in  misura  inferiore  a  quella  richiesta
dall'impresa  a  causa  dell'insufficienza delle risorse finanziarie,
possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza
di   inserimento   automatico  e  formale  rinuncia  all'agevolazione
concessa  da  inviare  alla banca concessionaria nei termini e con le
modalita'  validi  per  la  rinuncia all'inserimento automatico delle
domande  non  agevolate,  ovvero previa riformulazione nel solo bando
immediatamente   successivo,  anch'essa  accompagnata  dalla  formale
rinuncia all'agevolazione concessa. ))
  9.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette  i  decreti  di  concessione provvisoria delle agevolazioni
alle  imprese  interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di
beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle
societa' di leasing.
  10.  Successivamente  al  ricevimento del decreto di concessione ed
entro  un  mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le
condizioni  l'impresa  beneficiaria  invia  alla banca concessionaria
specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo
procuratore   speciale  ((  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge
4 gennaio  1968,  n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a) ))
attestante  la  data di ultimazione del programma e quella di entrata
in  funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in
funzione  puo'  essere  resa  piu'  volte, per blocchi funzionalmente
autonomi,  mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi.
Nel caso di (( programmi realizzati )) con il sistema della locazione
finanziaria,  la  dichiarazione attestante la data di ultimazione del
programma  stesso  e' sostituita dal verbale di consegna dei beni; ((
l'impresa   trasmette   contestualmente   copia  della  comunicazione
concernente  la  detta  data  alla  societa'  di  leasing ai fini del
rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1. ))
              (a)  Per  il  testo  dell'art. 4, della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.