Art. 8.
                      Revoca delle agevolazioni
((    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9, com-ma 2,
dall'articolo  10,  comma  4  e  dall'articolo 11, comma 1-bis, )) le
agevolazioni  sono  revocate  in  tutto  o  in  parte  dal  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,   anche  su
segnalazione della banca concessionaria:
    a) qualora  per i beni (( del medesimo programma )) oggetto della
concessione  siano  state  assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
previste  da  altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  (( fatto salvo quanto
eventualmente  previsto  dalle direttive di cui all'articolo 1, comma
1; ))
    b) qualora   vengano  distolte,  ((  in  qualsiasi  forma,  anche
mediante  cessione  di  attivita'  ad altro imprenditore, )) dall'uso
previsto   le   immobilizzazioni  materiali  o  immateriali,  la  cui
realizzazione  od  acquisizione  e'  stata oggetto dell'agevolazione,
prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
    c) qualora  non  vengano  osservati  nei confronti dei lavoratori
dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
    c1) qualora   l'impresa  non  abbia  maturato,  alla  data  della
disponibilita'  dell'ultima  quota di cui all'articolo 7, comma 1, le
condizioni  previste  per  l'erogazione  a  stato d'avanzamento della
prima  quota; (( a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte
acquistati  direttamente  dall'impresa  ed in parte acquisiti tramite
locazione  finanziaria,  si  fa  riferimento allo stato d'avanzamento
raggiunto dall'intero programma;
    d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi
dalla  data  del  relativo  decreto  di concessione provvisoria delle
agevolazioni,  ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1
per  i quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile
in  due  quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; )) detti
termini  possono  essere  eccezionalmente  prorogati  una sola volta,
previa  preventiva  richiesta,  per  non  oltre sei mesi per cause di
forza maggiore;  ((  per  i  programmi  soggetti  alla  notifica alla
Commissione  europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine
di   quarantotto   mesi   decorre  dal  provvedimento  del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti
della   detta   notifica;  ))  sono  fatti  salvi  i  minori  termini
eventualmente  previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  per  consentire  l'ammissibilita'  (( dei programmi
medesimi al cofinanziamento comunitario; ))
    e) qualora  siano  gravemente violate specifiche norme settoriali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
    f) qualora,   calcolati  gli  scostamenti  in  diminuzione  degli
indicatori  di  cui  all'articolo  6,  comma 4 suscettibili di subire
variazioni,   anche   solo  uno  degli  scostamenti  stessi  di  tali
indicatori   rispetto   ai   corrispondenti  valori  assunti  per  la
formazione  della  graduatoria  o la media degli scostamenti medesimi
superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
    g) qualora,   nel   corso   di  realizzazione  del  programma  di
investimenti,  venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto,
con  il  conseguimento  di  produzioni  finali  inquadrabili  in  una
"divisione"  della  "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91"   diversa  da  quella  relativa  alle  produzioni  indicate  nel
programma originario gia' approvato.
  2.  ((  Nell'ipotesi  sub-a)  di  cui  al  comma 1, la revoca delle
agevolazioni  e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse alle
agevolazioni  afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora
la  rilevazione  del mancato rispetto del divieto in argomento derivi
dalla  segnalazione  dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima
intenda  mantenere  le  altre  dette agevolazioni; qualora il mancato
rispetto   venga  rilevato  nel  corso  degli  accertamenti  o  delle
ispezioni  di  cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia
dato  precedente  segnalazione,  la  revoca  e'  totale. Nell'ipotesi
sub-b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed
e'  commisurata  alla  spesa  ammessa  alle  agevolazioni  afferente,
direttamente  o  indirettamente,  l'immobilizzazione  distratta ed al
periodo   di  mancato  utilizzo  dell'immobilizzazione  medesima  con
riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica
tempestivamente  alla  banca  concessionaria  l'eventuale distrazione
delle  immobilizzazioni  agevolate  prima  del  suddetto quinquennio.
Qualora  la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli
accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che
l'impresa  ne  abbia  dato  comunicazione  come sopra specificato, la
revoca  e'  comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa
afferente,    direttamente   o   indirettamente,   l'immobilizzazione
distratta,  indipendentemente  dal  periodo  di mancato utilizzo; nel
caso  in  cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni
agevolate  prima  dei  cinque  anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto  costituisca  una  variazione sostanziale del programma
stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli
obiettivi   prefissati,  la  revoca  e'  pari  all'intero  contributo
concesso  a  fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la
banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di
ricorrere   alla   revoca   totale   o  parziale  delle  agevolazioni
indicandone,  in  quest'ultima  ipotesi,  anche l'ammontare, e ne da'
contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. ))
  3.   Nell'ipotesi   sub-c)   di   cui   al  comma  1  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato provvede a fissare
un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa
di  regolarizzare  la  propria  posizione. Trascorso inutilmente tale
termine  il  Ministero  medesimo  procede  alla  revoca  totale delle
agevolazioni.  Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere
disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
  4.  Nelle  ipotesi sub-d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga
e'  inoltrata  dall'impresa  alla banca concessionaria almeno quattro
mesi prima della scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto mesi. La
banca    concessionaria   trasmette   immediatamente   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato detta richiesta, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal
proprio  motivato  parere al riguardo. La proroga si intende concessa
qualora   trascorrano   sessanta   giorni   dalla   ricezione   senza
l'espressione  di  un  avviso  contrario.  ((  Nell'ipotesi di cui al
presente  comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa
le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai
termini   di   ultimazione   prescritti,  comprensivi  dell'eventuale
proroga,  fatta  salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle
verifiche   sull'effettivo   completamento   del   programma   e  sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati. ))
  4-bis.  ((  Nelle  ipotesi  sub-c1),  e),  f)  e g) la revoca delle
agevolazioni e' totale. ))
  5.  In  caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla
riliquidazione  delle  stesse  ed  alla  rideterminazione delle quote
costanti   erogabili.  Le maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'
erogate  vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre,
anche dalla successiva, ovvero recuperate.
  6.  In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di
parte   delle   stesse  dalle  erogazioni  successive  a  seguito  di
provvedimenti  di  revoca  di cui al presente articolo o a seguito di
altre  inadempienze  dell'impresa  di cui al presente regolamento, le
medesime  vengono  rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi
al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli
interessi  legali;  in  tutti  gli  altri  casi si applicano solo gli
interessi legali.