Art. 9. Documentazione di spesa 1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, l'impresa o la societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte (( del programma agevolato. )) 2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione (( e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. )) 3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in: a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione; b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa; c) elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati. (( La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non e' ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla societa' di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immimobilizzazioni acquisite. )) 4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub-a), b) e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA. 5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare: a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime (( del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso; )) b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub-b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; c) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione (( del programma )) oggetto della specifica domanda di agevolazione; d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; (( e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse; )) f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati. 6. Per (( i programmi )) con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'articolo 5, (( comma 1, )) attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni. 7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale (( ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. )) Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub-a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing. (( 8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato. 9. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonche' gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo; c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime. 10. (Soppresso). ))