Art. 9.
                       Documentazione di spesa
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione del programma di
investimenti  risultante  dalla  dichiarazione di cui all'articolo 6,
comma  10,  l'impresa  o  la societa' di leasing trasmette alla banca
concessionaria,    la    prima   eventualmente   tramite   l'istituto
collaboratore,  la  documentazione  finale  di  spesa per i necessari
riscontri  e  le  verifiche  sulle  spese  effettivamente sostenute a
fronte (( del programma agevolato. ))
  2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di
cui  al  comma 1, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora
provveduto  ad  inviare  la  documentazione finale di spesa, la banca
concessionaria  propone  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la revoca dell'agevolazione (( e ne da' contestuale
comunicazione motivata anche all'impresa interessata. ))
  3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:
    a) fatture  e  documentazioni  fiscalmente  regolari in originale
quietanzate,  o  in  copia  autenticata,  e,  per  i casi consentiti,
commesse  interne  di  lavorazione  con  l'indicazione  dei materiali
impiegati,  delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea
documentazione;
    b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
    c) elaborati  anche  meccanografici  di contabilita' industriale,
nonche' elaborati informatizzati.
((    La  documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli
elaborati  di cui alle lettere b) e c) non e' ritenuta valida e viene
restituita  dalla banca concessionaria all'impresa o alla societa' di
leasing,  dandone,  in  tale  ultimo  caso, comunicazione all'impresa
stessa,  qualora  gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano
una  chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle
singole immimobilizzazioni acquisite. ))
  4.  I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub-a), b) e c) di cui
al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi
e  gli  elaborati  riportano il numero della fattura o della commessa
interna  di  lavorazione,  la  relativa data, la ditta fornitrice, la
descrizione  del  bene  acquistato  o realizzato e l'importo al netto
dell'IVA.
  5.  Alla  documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche
dichiarazioni attestanti in particolare:
    a) la  data,  trascorsa  o  prevista,  di entrata a regime (( del
programma  agevolato;  ai  fini  della  verifica  dei  risultati  del
programma,  l'entrata  a  regime  si  intende  raggiunta, qualora non
intervenuta  prima,  dodici  mesi  dopo  l'entrata  in  funzione  del
programma stesso; ))
    b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub-b) e c) del
comma  3  ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente
regolari;
    c) che  la  documentazione  prodotta e' regolare e si riferisce a
spese  sostenute  unicamente per la realizzazione (( del programma ))
oggetto della specifica domanda di agevolazione;
    d) che  tutti  i  materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi  alle  spese  documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
((      e) che  le  spese  sono  capitalizzate,  non si riferiscono a
materiali  di  consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la
gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse; ))
    f) che  le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse
non  sono  stati  praticati  sconti  o  abbuoni al di fuori di quelli
eventualmente gia' evidenziati.
  6.   Per   ((   i   programmi  ))  con  spese  ammesse  di  importo
complessivamente  inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto
previsto  all'articolo  10,  comma  2,  alla documentazione di cui al
comma  3  ed  alle  dichiarazioni  di  cui  al  comma 5 devono essere
allegate  ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede
di  circolare  di  cui  all'articolo  5, (( comma 1, )) attestanti la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  per la concessione
definitiva delle agevolazioni.
  7.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai commi 5 e 6 sono rese dal legale
rappresentante  dell'impresa  o  suo procuratore speciale (( ai sensi
dell'articolo  4  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15, e successive
modifiche  e  integrazioni.  ))  Nel  caso di beni acquisiti mediante
locazione  finanziaria,  le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  5, ad
eccezione   di  quelle  sub-a),  d)  ed  e),  che  restano  a  carico
dell'impresa,  vengono  rese,  con  le stesse modalita' di cui sopra,
dalla societa' di leasing.
((    8.  Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale
di  spesa  e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti,
di  cui  al  comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al
programma agevolato.
  9.  In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma
3,  entro  novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale
di   spesa   le   banche   concessionarie  trasmettono  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
    a) una  relazione  sullo stato finale del programma, comprendente
un  giudizio  di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le
variazioni  sostanziali  intervenute  in  sede  esecutiva rispetto al
progetto   posto   a   base   della  istruttoria  e  rappresenti  gli
investimenti  finali  ammissibili  suddivisi  per capitolo e per anno
solare  ed  attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei
quali  sussiste  l'obbligo  di non distrazione di cui all'articolo 8,
comma  1,  lettera  b);  detta  relazione  indica,  inoltre, la data,
trascorsa   o   prevista,   di   entrata   a  regime,  le  risultanze
dell'accertamento   da  parte  della  banca  medesima  sull'effettivo
ammontare  del capitale proprio investito dall'impresa nel programma,
nonche'  gli  altri eventuali elementi di valutazione individuati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    b) per   i   programmi   di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  le
dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo;
    c) per  gli  altri  programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5
unitamente  alla  documentazione finale di spesa vistata dalle banche
medesime.
  10. (Soppresso). ))