Art. 3.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 30 settembre 1999
      L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
                              Ambrosio
                    p. Il Ministro delle finanze
                             Del Giudice
                    p. Il Ministro della sanita'
                              Marabelli
   p. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
                              Visconti