Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1999 L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi Ambrosio p. Il Ministro delle finanze Del Giudice p. Il Ministro della sanita' Marabelli p. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Visconti