Art. 2.
  1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito:
    rifiutare,  per  un  tipo  di  trattore,  l'omologazione  CE o il
rilascio  del  documento  di  cui  all'art.  10,  paragrafo  1, terzo
trattino,  della  direttiva  74/150/CEE,  o l'omologazione di portata
nazionale;
    rifiutare  la  prima  immissione in circolazione dei trattori, se
tali  trattori  sono  conformi  alle  prescrizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato
dal presente decreto.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito:
    rilasciare  il  documento  di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo
trattino,  della  direttiva  74/150/CEE  per  un tipo di trattore, se
detto  trattore  non  e'  conforme  alle prescrizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  10 febbraio  1981,  n.  212, come
modificato dal presente decreto;
    accordare  l'omologazione  di  portata  nazionale  di  un tipo di
trattore,  se  esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato
dal presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18  aprile 2000

                                            Il Ministro dei trasporti
                                               e della navigazione
                                                     Bersani
Il Ministro delle politiche
   agricole e forestali
        De Castro