IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997; Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o piu' decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalita' di attuazione; Visto il decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, registro n. 2, foglio 221, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998), che, all'art. 1, comma 2, ha modificato il comma 2, lettera b), del predetto art. 5 della legge n. 449/1997 eliminando la limitazione territoriale ivi prevista; Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale che stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni ivi disciplinate devono inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una domanda-dichiarazione secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero; Visto l'art. 8 del predetto decreto interministeriale che, al comma I, stabilisce che i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 4, nonche' le modalita' di comunicazione utilizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nei confronti dei soggetti beneficiari, sono determinati da decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla apertura dei termini per l'esercizio 2000, ai sensi della predetta normativa, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo sono posti a carico, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle stesse aree depresse, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della richiamata legge e, per quanto riguarda gli interventi nelle altre aree del Paese, delle risorse finanziarie del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968 (ora Fondo per le agevolazioni alla ricerca); Considerato che, ai sensi del predetto art. 5, comma 7, le agevolazioni sono concesse nei limiti di apposite quote nell'ambito delle predette risorse finanziarie; Viste le disponibilita' del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 2000, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, e ritenuta l'opportunita' di destinarne una quota pari a 5 miliardi per le agevolazioni di cui al richiamato art. 5 della legge n. 449/1997; Viste le disponibilita', per l'esercizio 2000, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997; Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esercizio 2000, le domande-dichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa, devono essere inoltrate, a pena di inammissibilita', e secondo le modalita' ivi indicate, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, a decorrere dal giorno 29 maggio 2000 e non oltre il giorno 29 settembre 2000. 2. Le attivita' per le quali si chiede il credito d'imposta, ed indicate dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 275/1998, devono essere perfezionate dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, pena l'inammissibilita' alla agevolazione stessa. 3. I soggetti beneficiari, sono determinati ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del predetto decreto interministeriale del 22 luglio 1998. 4. Le domande-dichiarazioni di cui al comma 1 redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto e con le modalita' indicate dall'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 275/1998, devono essere in bollo, nonche' in conformita' alle norme sull'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Il legale rappresentante dovra' con dichiarazione scritta e contestuale alla domanda, menzionare espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ed allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validita', cosi' come previsto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.