IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista  la  legge  27 dicembre  1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997;
  Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la
concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito
di  imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o piu' decreti emanati dal
Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita'
e  della  ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica, per la determinazione
delle specifiche modalita' di attuazione;
  Visto  il  decreto  n.  275  del  22 luglio 1998 del Ministro delle
finanze  di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il
31 luglio  1998,  registro  n.  2,  foglio  221,  e  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998;
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto  1998), che, all'art. 1, comma 2, ha modificato il comma 2,
lettera b), del predetto art. 5 della legge n. 449/1997 eliminando la
limitazione territoriale ivi prevista;
  Visto   l'art.   4   del  predetto  decreto  interministeriale  che
stabilisce  che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni
ivi  disciplinate  devono  inoltrare  al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica una domanda-dichiarazione
secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero;
  Visto l'art. 8 del predetto decreto interministeriale che, al comma
I,  stabilisce  che  i  termini di presentazione delle domande di cui
all'art.  4,  nonche'  le  modalita'  di comunicazione utilizzate dal
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
nei  confronti  dei soggetti beneficiari, sono determinati da decreti
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
  Ritenuta  l'opportunita' di procedere alla apertura dei termini per
l'esercizio  2000,  ai  sensi  della  predetta  normativa, nelle more
dell'entrata  in vigore dei decreti attuativi del decreto legislativo
27 luglio  1999,  n.  297,  recante:  "Riordino  della  disciplina  e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e  tecnologica,  per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori";
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  del comma 7 del citato art. 5 della
legge  27 dicembre  1997, n. 449, gli oneri derivanti dall'attuazione
dello  stesso  articolo  sono posti a carico, per quanto concerne gli
interventi  nelle aree depresse, delle quote messe a riserva dal CIPE
in  sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo
delle  stesse  aree depresse, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della
richiamata  legge  e,  per quanto riguarda gli interventi nelle altre
aree  del  Paese, delle risorse finanziarie del Fondo speciale per la
ricerca  applicata  di  cui  all'art. 4 della legge n. 1089/1968 (ora
Fondo per le agevolazioni alla ricerca);
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  5,  comma  7, le
agevolazioni  sono  concesse nei limiti di apposite quote nell'ambito
delle predette risorse finanziarie;
  Viste  le  disponibilita'  del  Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  per  l'esercizio  2000, per la
realizzazione  di  interventi  a  sostegno  della  ricerca nelle aree
depresse,  e ritenuta l'opportunita' di destinarne una quota pari a 5
miliardi  per le agevolazioni di cui al richiamato art. 5 della legge
n. 449/1997;
  Viste  le  disponibilita',  per l'esercizio 2000, del capitolo 3536
dello  stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze,
pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di
cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;
  Visti  gli  articoli  3 e 17 del decreto legislativo del 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esercizio 2000, le domande-dichiarazioni di cui all'art. 4
del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa,
devono  essere  inoltrate,  a  pena di inammissibilita', e secondo le
modalita' ivi indicate, al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica,   servizio   per   lo  sviluppo  e  il
potenziamento  dell'attivita'  di  ricerca,  a  decorrere  dal giorno
29 maggio 2000 e non oltre il giorno 29 settembre 2000.
  2.  Le  attivita'  per  le quali si chiede il credito d'imposta, ed
indicate  dall'art.  3  del  decreto ministeriale n. 275/1998, devono
essere  perfezionate  dal  1o gennaio  2000 al 31 dicembre 2000, pena
l'inammissibilita' alla agevolazione stessa.
  3.  I  soggetti beneficiari, sono determinati ai sensi dell'art. 5,
commi  1,  2,  3,  4,  del  predetto  decreto  interministeriale  del
22 luglio 1998.
  4.  Le  domande-dichiarazioni di cui al comma 1 redatte secondo gli
schemi  allegati  al  presente  decreto  e  con le modalita' indicate
dall'art.  4  del  citato  decreto  ministeriale  n. 275/1998, devono
essere    in    bollo,    nonche'    in    conformita'   alle   norme
sull'autocertificazione  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998, n. 403. Il legale rappresentante dovra'
con  dichiarazione  scritta  e  contestuale  alla domanda, menzionare
espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni  mendaci ed allegare copia fotostatica del documento di
riconoscimento in corso di validita', cosi' come previsto dall'art. 3
della legge n. 127/1997.