Art. 2. 1. Nei limiti delle disponibilita' indicate nelle premesse del presente decreto, e secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica predisporra' l'elenco dei soggetti beneficiari. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvedera' a dare comunicazione scritta dell'esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2000 Il Ministro: Zecchino