Art. 2.
  1.  Nei  limiti  delle  disponibilita'  indicate nelle premesse del
presente decreto, e secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del
citato  decreto  interministeriale,  il  Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica predisporra' l'elenco dei
soggetti beneficiari.
  2.   Ai   sensi   dell'art.   5,   comma   1,  del  citato  decreto
interministeriale,  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  provvedera' a dare comunicazione scritta
dell'esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti.
  Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 maggio 2000
                                                Il Ministro: Zecchino