Art. 2. 1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito: rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale; rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito: rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto; accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2000 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro