IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  in  particolare il comma 4 dell'art. 43, come modificato dal
comma  12 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale
dispone  che,  per  ogni  amministrazione  dello  Stato,  il Ministro
competente,  sulla  base di criteri generali deliberati dal Consiglio
dei  Ministri,  emani  un  regolamento  al  fine  di  individuare  le
prestazioni,  non  rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere
un  contributo  all'utente  ed al fine di determinare l'ammontare del
contributo richiesto;
  Visto   in   particolare  il  comma  7  dell'art.  43  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  in  ordine  alla  incentivazione  della
produttivita'  e  alla  retribuzione  di  risultato  del personale di
particolari amministrazioni;
  Considerata la necessita' di compendiare in una direttiva i criteri
generali per la emanazione dei predetti regolamenti;
  Su  proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Sentito  il  Consiglio  dei Ministri nella riunione del 10 dicembre
1999;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.  I  regolamenti  previsti  dall'art. 43, comma 4, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'art. 45, comma 12 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati dal Ministro competente,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro  del  tesoro, bilancio e della programmazione economica, nel
rispetto dei criteri indicati nella presente direttiva.
  2.  Gli  introiti  acquisiti  dalle amministrazioni a seguito della
applicazione   dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato. Le singole amministrazioni,
sulla  base  di intese con il Ministro per la funzione pubblica e con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  provvedono  a  determinare la percentuale, la cui entita'
non  puo'  essere  superiore al trenta per cento, da riassegnare alla
corrispondente   unita'   previsionale  di  base  del  bilancio,  per
incrementare   le   risorse  finalizzate  alla  incentivazione  della
produttivita'  del  personale  e  alla  retribuzione di risultato dei
dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno realizzato
le  relative  attivita'.  A  tale scopo le somme affluiscono al fondo
unico  di amministrazione di cui all'art. 31 del contratto collettivo
nazionale  di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, per il
personale  del  comparto  Ministeri,  e  agli  analoghi  fondi per il
restante  personale,  anche  ai  fini di quanto previsto dal comma 7,
dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.