IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400: Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto in particolare il comma 4 dell'art. 43, come modificato dal comma 12 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che, per ogni amministrazione dello Stato, il Ministro competente, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri, emani un regolamento al fine di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente ed al fine di determinare l'ammontare del contributo richiesto; Visto in particolare il comma 7 dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ordine alla incentivazione della produttivita' e alla retribuzione di risultato del personale di particolari amministrazioni; Considerata la necessita' di compendiare in una direttiva i criteri generali per la emanazione dei predetti regolamenti; Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 dicembre 1999; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Disposizioni generali 1. I regolamenti previsti dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 45, comma 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati nella presente direttiva. 2. Gli introiti acquisiti dalle amministrazioni a seguito della applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Le singole amministrazioni, sulla base di intese con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvedono a determinare la percentuale, la cui entita' non puo' essere superiore al trenta per cento, da riassegnare alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio, per incrementare le risorse finalizzate alla incentivazione della produttivita' del personale e alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno realizzato le relative attivita'. A tale scopo le somme affluiscono al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, per il personale del comparto Ministeri, e agli analoghi fondi per il restante personale, anche ai fini di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.