Art. 2.
                  Prestazioni a carattere generale
  1.   Sono   da   considerare  prestazioni  erogabili  da  qualunque
amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
attivita' di seguito elencate, per le quali richiedere agli utenti un
contributo, ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 1 della presente
direttiva:
    a) riproduzioni  di documenti di archivio, destinate dai privati,
e  da  soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia
il  supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero,
film;
    b) copie  ed  estratti  di  documenti di archivio, effettuati per
ragioni non di studio;
    c) commercializzazione  di  volumi,  dispense, studi, ricerche ed
altre  opere  dell'ingegno,  allorche' l'amministrazione sia titolare
del  diritto  d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta
per volta;
    d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di
quelle  svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni
giuridicamente  rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto
anche  in  caso  di  esito  negativo della ricerca, e' individuato in
misura  proporzionale  alle ore di lavoro impiegato, sulla base della
retribuzione oraria lorda del personale addetto;
    e) prestito  di  documenti per esposizioni realizzate da soggetti
privati,  o  operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo e'
individuato  in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi
concessi in prestito e agli introiti;
    f) accesso  a  informazioni e documenti contenuti in banche dati.
Il  contributo  e'  determinato  per ogni singola richiesta o accesso
oppure  mediante  canone  annuo.  E' comunque gratuito l'accesso alle
banche dati finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le
attivita'   produttive   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 ottobre 1998, n. 447. L'accesso e' sempre gratuito per
le pubbliche amministrazioni;
    g) rilascio  di  fotocopie  richieste  da  utenti  esterni  o  da
personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio;
    h)  concessione  del  patrocinio  per  manifestazioni a carattere
prevalentemente commerciale;
    i) attivita'  amministrativa  per  la  effettuazione  di ritenute
sullo  stipendio  del  dipendente  a favore di istituti assicurativi,
bancari,  previdenziali  e  similari, con successivo versamento delle
somme  medesime.  Il contributo e' determinato per ciascun ordinativo
di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.