Art. 2. Prestazioni a carattere generale 1. Sono da considerare prestazioni erogabili da qualunque amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le attivita' di seguito elencate, per le quali richiedere agli utenti un contributo, ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva: a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film; b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio; c) commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche ed altre opere dell'ingegno, allorche' l'amministrazione sia titolare del diritto d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta; d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in caso di esito negativo della ricerca, e' individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro impiegato, sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto; e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da soggetti privati, o operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo e' individuato in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi concessi in prestito e agli introiti; f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati. Il contributo e' determinato per ogni singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. E' comunque gratuito l'accesso alle banche dati finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. L'accesso e' sempre gratuito per le pubbliche amministrazioni; g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio; h) concessione del patrocinio per manifestazioni a carattere prevalentemente commerciale; i) attivita' amministrativa per la effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. Il contributo e' determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.