Art. 3.
                        Ulteriori prestazioni
  1. I regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva possono
individuare  prestazioni  ulteriori  rispetto  a  quelle  individuate
dall'art.  2,  non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere
un contributo all'utente.