Art. 3. Ulteriori prestazioni 1. I regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva possono individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 2, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente.