Art. 4.
              Aggiornamento e revisione dei contributi
  1.  Fermo restando quanto piu' specificamente previsto in relazione
ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi
deve  essere  comunque  effettuata in riferimento ai costi sostenuti,
tenendo  conto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia e
prevedendo   forme   di  facilitazione  nei  confronti  di  organismi
riconosciuti  che  svolgono attivita' di volontariato o sociali senza
scopo  di  lucro,  nonche'  nei confronti delle categorie protette. I
contributi  richiesti  all'utente  individuati  nei  regolamenti sono
aggiornati  annualmente  sulla  base  degli  indici ISTAT relativi al
costo  della  vita.  Sulla  stessa  base  ogni  amministrazione  puo'
comunque  sottoporre  ogni  due  anni  a  revisione i contributi gia'
previsti  anteriormente  alla presente direttiva, purche' relativi ad
attivita' rientranti nelle fattispecie previste dalla legge.
    Roma, 20 dicembre 1999

          Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema

             Il Ministro per la funzione pubblica Piazza

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
                                Amato

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 82