Art. 4. Aggiornamento e revisione dei contributi 1. Fermo restando quanto piu' specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi riconosciuti che svolgono attivita' di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonche' nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente individuati nei regolamenti sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita. Sulla stessa base ogni amministrazione puo' comunque sottoporre ogni due anni a revisione i contributi gia' previsti anteriormente alla presente direttiva, purche' relativi ad attivita' rientranti nelle fattispecie previste dalla legge. Roma, 20 dicembre 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro per la funzione pubblica Piazza Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 82